Inammissibilità Ricorso per Spaccio: la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di traffico di sostanze stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui criteri che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per spaccio. La decisione sottolinea come la valutazione della gravità del fatto e la personalità dell’imputato siano elementi centrali per negare benefici come l’attenuante del fatto di lieve entità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di illecito trasporto di un considerevole quantitativo di cocaina. Nello specifico, l’imputato è stato trovato in possesso di 995,1 grammi di sostanza, equivalenti a circa 4504 dosi, nascosti sotto il sedile del passeggero dell’auto che stava guidando. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa, pena già ridotta per la scelta del rito abbreviato.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità per Spaccio
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando principalmente due aspetti:
1. Mancata qualificazione del fatto come di lieve entità: Si contestava la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, sostenendo che il reato dovesse essere considerato meno grave.
2. Diniego delle attenuanti generiche e motivazione della pena: Si criticava la mancanza di motivazione adeguata sia sul rifiuto di concedere le attenuanti generiche, sia sulla determinazione della pena inflitta.
La Corte Suprema ha ritenuto questi motivi infondati, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per spaccio. I giudici hanno osservato che le questioni sollevate erano già state esaminate e respinte dalla Corte territoriale con una motivazione giuridicamente corretta e priva di vizi logici.
La Valutazione della Gravità del Fatto
La decisione della Corte si fonda su una serie di elementi attentamente ponderati dal giudice di merito per valutare la gravità complessiva della condotta. Tra questi spiccano:
* La quantità della sostanza: L’ingente quantitativo di cocaina è stato il primo e più evidente indicatore della gravità del reato.
* Le modalità dell’azione: L’imputato ha agito da solo, trasportando personalmente la droga senza l’aiuto di terzi.
* La personalità negativa dell’imputato: A suo carico pesava un precedente specifico analogo, risalente al 2019. Inoltre, è stata rilevata la sua mancata collaborazione con gli inquirenti e una successiva aggressione ai danni della persona che lo ospitava agli arresti domiciliari.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha fornito una motivazione adeguata e coerente. I giudici di merito avevano correttamente escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità, valorizzando non solo la quantità dello stupefacente, ma anche la personalità negativa del reo, che dimostrava una chiara inclinazione a delinquere. Anche per quanto riguarda la pena, la Corte ha ritenuto che la sanzione, pur essendo stata fissata partendo da una base inferiore al medio edittale, fosse giustificata dai criteri dell’art. 133 del codice penale e adeguatamente motivata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la definitività della condanna. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già respinte nei gradi di merito, soprattutto se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano stati già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale e sono stati ritenuti generici e non specifici.
Quali elementi sono stati considerati per valutare la gravità del fatto?
La gravità del fatto è stata valutata sulla base della rilevante quantità di cocaina, del trasporto effettuato personalmente, della personalità negativa dell’imputato (evidenziata da un precedente analogo e dalla mancata collaborazione) e di una successiva aggressione durante gli arresti domiciliari.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità in questo caso?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MACUKULL( ALBANIA) il 25/07/1984
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 36865/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per l’illecito trasport sotto il sedile anteriore, lato passeggero, di 995,1 grammi di cocaina pari a 4504 dosi
Rilevato che l’imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per l qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo per il diniego delle generiche e per la carenza di motivazione della pena (secondo motiv
Rilevato che si tratta di motivi già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giur Corte territoriale che ha apprezzato la gravità del fatto per la rilevante quantit trasportata dall’imputato personalmente, senza aiuto esterno, nonché la sua n personalità, per il precedente analogo del 17 dicembre 2019, per la mancanza ar.allabar di collaborazione con gli inquirenti, avendo ammesso i comportamenti già accertati, mancata dimostrazione delle condizioni di indigenza economica, per la successiva aggres dell’uomo che l’ospitava agli arresti domiciliari;
Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha motiv confermato la condanna alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione, oltre alla multa, già la scelta del rito abbreviato, e che la pena base era inferiore al medio edittale e qu dal riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Rv. 276288 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente