Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non riesamina le prove
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono strettamente definite. Non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, dichiarando l’inammissibilità ricorso quando questo si traduce in un tentativo di far rivalutare le prove già esaminate dai giudici di merito. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
Il caso: uso frazionato di una carta di credito
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di quattro persone in Corte d’Appello. Gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli di aver utilizzato illecitamente una carta di credito non loro. Le prove a loro carico erano significative: immagini video che li ritraevano nell’atto di usare la carta e una modalità operativa ben precisa. Essi, infatti, avevano effettuato numerosi acquisti di importo molto basso, specificamente inferiore ai 25 euro, così da eludere eventuali controlli o richieste di PIN. Inoltre, la vicinanza temporale tra il furto della carta e il suo utilizzo è stata considerata un elemento chiave per attribuire agli utilizzatori anche la responsabilità del furto stesso.
La doglianza e l’inammissibilità ricorso in Cassazione
I difensori degli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, cercando di contestare la sentenza di condanna. Tuttavia, le loro argomentazioni, definite ‘doglianze difensive’, non si concentravano su presunti errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello. Al contrario, tendevano a proporre una lettura alternativa delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dai giudici di merito.
Questo approccio è stato fatale per l’esito del ricorso. La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato come tale impostazione fosse estranea al proprio ambito di competenza. Il compito della Suprema Corte non è quello di riesaminare nel dettaglio le ‘fonti probatorie’ (come le immagini o le modalità delle transazioni) per decidere se la ricostruzione del giudice di merito sia l’unica possibile, ma solo di verificare che la sua motivazione sia logica, coerente e basata su una corretta applicazione delle norme giuridiche.
La funzione del giudizio di legittimità
Il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Ciò significa che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa che la legge non consente e che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso.
Le motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come il complesso indiziario fosse solido e sufficiente a dimostrare la responsabilità di tutti e quattro gli imputati. Gli elementi chiave erano:
1. Le prove visive: Le immagini che ritraevano gli imputati erano una prova diretta del loro coinvolgimento.
2. Le modalità concrete: La strategia dei plurimi acquisti di piccolo importo, con la partecipazione di tutti, dimostrava un concorso consapevole nel reato.
3. La prossimità al furto: L’immediato utilizzo della carta dopo il furto è stato considerato un elemento logico per concludere che gli utilizzatori fossero anche gli autori della sottrazione.
La Corte ha quindi stabilito che i ricorsi non individuavano vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o un difetto logico palese nella motivazione della sentenza d’appello), ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio. Per questi motivi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un importante monito: il ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, come avvenuto in questo caso, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per l’imputato.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (controllo di legittimità).
Quali elementi di prova sono stati considerati decisivi per dimostrare la colpevolezza degli imputati?
La Corte ha ritenuto decisivo il complesso indiziario costituito dalle immagini che ritraevano gli imputati durante l’uso della carta di credito e dalle modalità concrete dell’azione, caratterizzata da numerosi acquisti di piccolo importo (inferiori a 25 euro) con la partecipazione di tutti.
In base a quale ragionamento la Corte ha collegato l’uso della carta al furto della stessa?
La Corte ha osservato che la stretta vicinanza temporale tra il furto della carta e il suo utilizzo da parte degli imputati implicava, come logica conseguenza, che fossero stati gli stessi utilizzatori a commettere anche il furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, nonché quello d NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro;
ritenuto, in relazione a entrambi i ricorsi, che le doglianze difensive tendono prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito a p estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
considerato che il complesso indiziario costituito dalle immagini rappresentative dei quattro imputati all’atto dell’uso della carta di credito e delle modalità concrete, costitu plurimi passaggi per plurimi acquisti di importo inferiore ai € 25,00 con la partecipazione tutti gli imputati, risulta dimostrata l’autoria del reato ed il contributo di ciascuno;
osservato inoltre che la prossimità dell’uso della carta al furto implica, co congruamente osservato dal giudice, la commissione dello stesso da parte degli utilizzatori;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2024.