Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Sono Generici e Impertinenti
L’ordinanza n. 10721/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, ribadendo principi fondamentali sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. La decisione analizza il caso di due imputati condannati per resistenza a pubblico ufficiale, il cui ricorso è stato respinto per la sua genericità e l’errata indicazione del vizio lamentato. Questo caso serve come monito sull’importanza di redigere un atto di impugnazione specifico, pertinente e tecnicamente corretto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di due soggetti per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ossia resistenza a un pubblico ufficiale. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di violazione di motivazione da parte dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, nell’esaminare l’impugnazione, ha immediatamente rilevato una serie di difetti che ne hanno determinato la secca declaratoria di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come i motivi presentati fossero non solo generici e meramente assertivi, ma anche palesemente impertinenti. Gli appellanti, infatti, avevano costruito la loro argomentazione con riferimento al reato di furto, un’ipotesi delittuosa completamente diversa da quella per cui erano stati condannati. Questa discrepanza ha reso il ricorso privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico, in quanto non contestava in modo specifico le ragioni della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Principi Giuridici e il Ruolo della Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la sua funzione di giudice di legittimità. In questa sede, il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, attività proprie dei giudizi di merito, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione il vizio di legge o di motivazione che inficia la decisione, correlandolo direttamente agli elementi del caso specifico. Le censure generiche o che si limitano a contrapporre una diversa valutazione delle prove a quella del giudice di merito sono destinate all’insuccesso.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono state nette e inequivocabili. Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente perché i motivi addotti erano generici e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario, fondata su una “puntuale motivazione” riguardo alla condotta materiale e all’elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Tale motivazione si basava sull’analisi delle risultanze probatorie, in particolare sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, che i ricorrenti avevano tentato di contraddire in modo del tutto generico e non specifico. L’errore fatale dei ricorrenti è stato quello di illustrare un presunto vizio di motivazione facendo riferimento a un reato, il furto, diverso da quello contestato, rendendo l’intera impugnazione irrilevante.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente affermare l’esistenza di un vizio, ma è necessario dimostrarlo con argomentazioni specifiche, pertinenti e coerenti con la decisione impugnata. La genericità, l’assertività e l’impertinenza dei motivi portano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, meramente assertivi e, soprattutto, impertinenti, in quanto illustravano un presunto vizio di motivazione riferendosi al reato di furto, anziché a quello di resistenza a pubblico ufficiale per cui era intervenuta la condanna.
Qual è la conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa si intende quando si afferma che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo né valuta nuovamente le prove, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica, coerente e non contraddittoria per la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di motivazione, peraltro enunciato e illustrato con riferimento al reato di furto, diverso da quello contestato ai ricorrenti e, peraltro, smentito dalla puntuale motivazione della sentenza sulla condotta materiale e elemento psicologico dei reati ascritti agli imputati e analisi delle risultanze probatorie ( dichiarazioni dei verbalizzanti) genericamente contraddette dai motivi di ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/02/2024