Inammissibilità Ricorso per Recidiva: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di recidiva e pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha confermato la regola secondo cui non è possibile rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice precedente, a meno che non siano palesemente illogiche. Affrontare un tema come l’inammissibilità ricorso significa comprendere i confini precisi entro cui un imputato può contestare una condanna davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già gravato da numerosi precedenti penali, proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La contestazione principale riguardava l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, un’aggravante che comporta un significativo aumento di pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nella sua valutazione, commettendo una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 7627/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non stabilisce se la recidiva fosse giusta o sbagliata), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1.  Si basava su mere doglianze di fatto: Il ricorrente non contestava una errata applicazione della legge, ma la valutazione che il giudice di merito aveva fatto della sua situazione. In pratica, chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e giungere a una conclusione diversa, compito che non spetta alla Suprema Corte.
2.  Era riproduttivo di censure già respinte: Gli argomenti presentati erano sostanzialmente gli stessi già valutati e rigettati dalla Corte d’Appello.
3.  La motivazione della Corte d’Appello non era illogica: Il giudice di secondo grado aveva giustificato l’applicazione della recidiva sulla base della “interminabile serie di precedenti per reati specifici”, alternati a gravi reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi. Questa valutazione, secondo la Cassazione, non era né implausibile né manifestamente illogica, in quanto i precedenti indicavano chiaramente una “accresciuta pericolosità sociale”.
Le Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è una terza istanza di giudizio. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito. Il ricorso ha successo solo se si riesce a dimostrare un’effettiva violazione della legge o un vizio logico talmente grave da rendere la motivazione incomprensibile o contraddittoria. In mancanza di tali presupposti, come nel caso di specie, il risultato è una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ovvero critiche alla valutazione dei fatti già compiuta dalla Corte territoriale, e perché riproduceva censure che erano già state respinte con una motivazione non manifestamente illogica.
Come ha giustificato la Corte territoriale l’applicazione della recidiva?
La Corte territoriale ha giustificato l’applicazione della recidiva in considerazione della ‘interminabile serie di precedenti per reati specifici’, alternati a gravi reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi, ritenendo che il nuovo delitto fosse indicativo di un’accresciuta pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7627  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione d legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva reiterata, spe infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fat peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazi merito non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità considerazione della “interminabile serie di precedenti per reati specifici” (cfr. p. sentenza impugnata), alternati a gravi reati contro il patrimonio, contro la persona e in mat di armi, sicché il nuovo delitto è stato ritenuto, in maniera non implausibile sul piano l indicativo di una accresciuta pericolosità sociale;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.