Inammissibilità ricorso per recidiva: la Cassazione chiude la porta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce principi fondamentali in materia processuale, evidenziando come la strategia difensiva debba essere costruita con attenzione fin dai primi gradi di giudizio. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità ricorso per recidiva, una pronuncia che conferma come i precedenti penali specifici e la mancata devoluzione dei motivi di appello possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato nei gradi di merito per reati fiscali, in particolare per aver partecipato a un meccanismo fraudolento basato sulla creazione di fatture per operazioni inesistenti tramite una cosiddetta ‘società cartiera’. L’imputato, secondo le risultanze processuali, aveva un ruolo attivo nell’ideazione del sistema, finalizzato a consentire a terzi di evadere le imposte.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, un vizio di motivazione circa la sussistenza del dolo (l’intenzione di commettere il reato) e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità Ricorso per Recidiva
Le motivazioni della Corte si articolano su due fronti principali, che meritano un’analisi approfondita per comprendere la logica del provvedimento.
Mancata Devoluzione e Vizio di Motivazione sul Dolo
Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta assenza di dolo, è stato giudicato inammissibile per una ragione puramente processuale: la questione non era stata sollevata nei motivi di appello. In altre parole, il ricorrente non aveva chiesto alla Corte d’Appello di pronunciarsi su quel punto specifico. Nel nostro sistema processuale, il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni che gli vengono specificamente sottoposte (‘devolute’). Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione è una mossa proceduralmente scorretta che porta all’inammissibilità.
Precedenti Penali e Trattamento Sanzionatorio
Gli altri tre motivi, riguardanti la determinazione della pena, sono stati anch’essi ritenuti inammissibili, ma per manifesta infondatezza. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito era ampiamente giustificata. L’imputato vantava un curriculum criminale significativo, inclusi altri reati fiscali simili a quelli per cui si procedeva. Questa ‘recidiva’ è stata interpretata come un indice di maggiore pericolosità sociale.
Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva correttamente:
1. Confermato la recidiva: Ritenendola ostativa a un trattamento più mite.
2. Negato un giudizio di bilanciamento favorevole: Lo sbarramento previsto dall’art. 69, comma 4, del codice penale impediva di considerare le eventuali attenuanti come prevalenti sulla recidiva.
3. Escluso la sospensione condizionale della pena: I numerosi precedenti penali ostacolavano la concessione di tale beneficio.
L’inammissibilità ricorso per recidiva si è quindi concretizzata nel rigetto di censure che apparivano pretestuose di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logica e coerente con la normativa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre spunti importanti. In primo luogo, sottolinea l’importanza di articolare una difesa completa sin dal giudizio d’appello, poiché le omissioni non possono essere sanate in Cassazione. In secondo luogo, conferma che la presenza di precedenti penali specifici, e quindi la recidiva, ha un peso determinante non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sulla possibilità di accedere a benefici come la sospensione condizionale. Per gli operatori del diritto, è un monito a valutare con estremo realismo le possibilità di successo di un ricorso, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo di ricorso sulla sussistenza del dolo è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). Nel processo penale, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che non siano stati sottoposti alla valutazione della Corte d’Appello.
In che modo i precedenti penali dell’imputato hanno influenzato la decisione della Corte?
I numerosi precedenti penali, inclusi reati della stessa natura, sono stati considerati un indice di elevata pericolosità sociale. Questo ha giustificato la decisione della Corte d’Appello di non concedere un trattamento sanzionatorio più favorevole e di negare la sospensione condizionale della pena, rendendo i relativi motivi di ricorso manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito dalla Corte, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3433 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3433 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che dedu il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo, è inammissibile questione, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello che il ricor contestato, non era stata devoluta alla Corte territoriale, e dovendosi comunque rilevare che, secondo quanto riferito dal coimputato COGNOME, era stato proprio l’COGNOME a fargli conoscer quale strumento di guadagno, la creazione di false fatture di vendita in favore di NOME COGNOME, fungendo, in tal modo, da società cartiera (cfr. p. 14-15 della sentenza impugnata elemento chiaramente indicativo del fine di evasione;
rilevato che i restanti tre motivi, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di riferimento alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, sono inammissibili avendo la Corte di appello, con una valutazione di fatto non manifestamente illogico, ribadi per un verso, la sussistenza della recidiva, stante i nutriti precedenti penali dell’im prevalentemente per delitto contro il patrimonio ma che ricomprendono anche due violazioni al d.lgs. n. 74 del 200 commesse in epoca non significativamente distante da analoghi delitti per cui è processo, i quali sono stati ritenuti espressivi di una maggiore pericolosità sociale dell’imputato, e, per altro verso, l’impossibilità di un più favorevole giudizio di bilanci stante lo sbarramento posto dall’art. 69, comma 4, cod. pen., e considerando, infine, che indicati precedenti penali – che il ricorrente non contesta – ostano alla concessione d sospensione condizionale della penale;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.