Inammissibilità ricorso: quando la gravità del fatto e la recidiva chiudono le porte della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso in Cassazione, delineando i confini entro cui la condotta dell’imputato e i suoi precedenti penali diventano ostacoli insormontabili. La Suprema Corte ha rigettato l’appello di un individuo condannato per essersi opposto con violenza al sequestro del proprio veicolo. La decisione ribadisce principi fondamentali in materia di valutazione della responsabilità, applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto e rilevanza della recidiva.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era opposto con una condotta violenta, descritta come ‘reiterata ed intensa’, alle operazioni di sequestro e custodia del veicolo su cui viaggiava. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una carenza di motivazione sulla sua colpevolezza e contestando la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto) e il riconoscimento della recidiva con conseguente aumento di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla loro palese infondatezza e sulla loro natura riproduttiva di argomenti già adeguatamente trattati e respinti nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’inammissibilità ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi, ciascuno dei quali ha contribuito a definire il perimetro dell’inammissibilità.
Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
Il primo motivo, relativo a una presunta carenza di motivazione sulla responsabilità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, fornito una spiegazione logica e coerente delle ragioni alla base della condanna, descrivendo dettagliatamente l’intensa e ripetuta violenza posta in essere dall’imputato. Non vi era, quindi, alcun vizio motivazionale da sanare.
Gravità della Condotta e Inapplicabilità dell’Art. 131-bis
Per quanto riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito. L’intensità del dolo, la gravità della condotta e, non da ultimo, i plurimi precedenti specifici dell’imputato sono stati considerati elementi ostativi. Questi fattori, nel loro insieme, delineavano un quadro incompatibile con la ‘tenuità’ richiesta dalla norma, che presuppone un’offesa minima e un comportamento non abituale.
Il Ruolo della Recidiva nell’Aumento di Pena
Infine, anche il motivo sulla recidiva è stato respinto. La Corte ha sottolineato come proprio i precedenti dell’imputato, definiti ‘gravi e reiterati’, non fossero un mero dato statistico, ma un indicatore di una ‘accresciuta pericolosità sociale’. Tale pericolosità, a sua volta, giustificava pienamente l’aumento di pena applicato in secondo grado, rendendo la doglianza del ricorrente del tutto infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. L’inammissibilità ricorso scatta quando i motivi sono palesemente infondati o si limitano a riproporre questioni già risolte in appello senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. Per i professionisti e i cittadini, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sulla costruzione di argomentazioni solide, poiché la gravità della condotta e la presenza di precedenti penali specifici possono precludere non solo l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, ma anche la possibilità stessa di un riesame da parte della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati e riproduttivi di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa dell’intensità del dolo, della gravità della condotta e dei numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, elementi che impedivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
In che modo i precedenti penali dell’imputato hanno influenzato la decisione?
I precedenti penali, considerati gravi e reiterati, hanno avuto un duplice impatto: hanno precluso il riconoscimento della tenuità del fatto e hanno giustificato l’aumento della pena per recidiva, in quanto considerati indice di una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9866 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 24/01/1984
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Salvatore e le conclusioni del 3 febbraio 2025;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine a questione in tema di responsabilità dedotta in sede di gravame è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni alla base dell’accertata reiterata ed int violenza posta in essere onde opporsi al sequestro e custodia del mezzo sul quale viaggiava;
rilevato che il secondo ed il terzo motivo risultano riproduttivi di questioni adeguatame confutate dalla Corte di appello che, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha osservato come l’intensità del dolo e la gravità de condotta ed i plurimi precedenti specifici ne precludessero il riconoscimento e, quanto a recidi come proprio tali precedenti, gravi e reiterati, deponessero per una accresciuta pericolosità c giustificava l’aumento di pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.