Inammissibilità Ricorso: Quando i Precedenti Penali Contano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso quando i motivi addotti sono palesemente privi di fondamento. Il caso riguarda un imputato che, contestando la valutazione della sua recidiva, si è visto respingere l’appello con condanna a spese e sanzioni. Analizziamo come la Corte sia giunta a questa decisione e quali principi ha ribadito.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la valutazione della recidiva. Secondo la difesa, la Corte di merito aveva errato nel considerarla rilevante ai fini della determinazione della pena. L’obiettivo dell’imputato era ottenere l’esclusione di questa circostanza aggravante, sperando in una riduzione della sanzione.
La Valutazione della Cassazione: Inammissibilità Ricorso per Manifesta Infondatezza
La Suprema Corte ha liquidato il ricorso in modo netto e rapido, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’unico motivo presentato fosse “manifestamente infondato”. Questo termine tecnico indica che l’argomentazione difensiva era così debole e priva di basi legali da non meritare nemmeno un esame approfondito nel merito. La decisione della Corte d’Appello, al contrario, era stata motivata con “congrue argomentazioni”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un punto centrale: la palese irrilevanza degli argomenti difensivi a fronte di dati oggettivi. La Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente e rilevante la recidiva basandosi sui “gravi precedenti penali” a carico dell’imputato. Il ricorso, invece, ometteva completamente di confrontarsi con questo dato fattuale.
La Corte Suprema ha sottolineato che i precedenti penali hanno una duplice valenza:
1. Ai fini dell’art. 99 c.p.: Sono il presupposto necessario per contestare formalmente la recidiva.
2. Ai fini della determinazione della pena: Forniscono al giudice elementi concreti per commisurare la sanzione alla specifica personalità del reo.
La difesa, ignorando i precedenti e limitandosi a contestare genericamente la recidiva, ha proposto un motivo di ricorso privo di consistenza. Anche una successiva memoria difensiva non ha apportato elementi persuasivi, continuando a trascurare il fulcro della questione. Di conseguenza, l’impugnazione è stata giudicata un tentativo futile, portando alla dichiarazione di inammissibilità ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una condanna severa per il ricorrente. Oltre al rigetto del ricorso, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva ha uno scopo dissuasivo: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano il sistema giudiziario.
L’insegnamento pratico di questa ordinanza è chiaro: un ricorso in Cassazione non può basarsi su argomentazioni astratte o che ignorano gli elementi fattuali decisivi già valutati dai giudici di merito. Quando un motivo di appello è manifestamente infondato, non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo all’esclusione della recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte, in quanto non teneva conto dei gravi precedenti penali dell’imputato.
Quale elemento ha reso l’argomento del ricorrente manifestamente infondato?
L’elemento decisivo è stata la totale omissione, da parte della difesa, di confrontarsi con i gravi precedenti penali del ricorrente, che costituivano la base giustificativa della decisione della Corte d’Appello sulla rilevanza della recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Dentici)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato in relazione all’invocata esclusione della recidiva, dalla Corte di merito ritenuta per contro rilevante sulla base di congrue argomentazioni fondate sulla presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato (v. pag. 5-6 sent.).
Né argomenti persuasivi vengono esposti nella memoria del 16 novembre 2023, in cui la questione viene riproposta, sempre omettendo di considerare i ricordati precedenti, valutabili sia ai fini dell’art. 99 cod. pen. che della concret determinazione della sanzione da applicare.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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