Inammissibilità ricorso per rapina consumata: la Cassazione fa chiarezza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità del ricorso per rapina consumata, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione del reato e sui limiti dei motivi di appello. La decisione in esame riguarda il caso di due soggetti condannati per rapina che avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello, ma i cui ricorsi sono stati giudicati inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. Questa pronuncia ribadisce principi consolidati sia in materia sostanziale, definendo il momento consumativo della rapina, sia in materia processuale, delineando i requisiti di specificità dei motivi di ricorso.
I fatti di causa
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di rapina, proponevano ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito. In particolare, i ricorrenti contestavano l’interpretazione data alla dinamica dei fatti, sostenendo che il reato non si fosse consumato. Ulteriori doglianze riguardavano il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la misura dell’aumento di pena applicato per un reato satellite in continuazione con la rapina.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità ricorso per rapina consumata
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su diverse argomentazioni, che toccano sia il merito della qualificazione del reato sia gli aspetti procedurali del ricorso.
Manifesta infondatezza e motivi reiterativi
Il motivo principale, comune a entrambi i ricorrenti, è stato ritenuto manifestamente infondato perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo specifico la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato come la Corte di merito avesse correttamente qualificato la fattispecie come rapina consumata, basandosi su elementi chiari: l’avvenuta sottrazione dei beni, l’immediato impossessamento da parte degli autori (anche se provvisorio) e la stretta connessione cronologica e funzionale con la minaccia armata rivolta alle vittime. Secondo la Corte, il reato si era perfezionato in tutti i suoi elementi, e la mera possibilità che le forze dell’ordine potessero intervenire non era sufficiente a escluderne la consumazione.
Genericità dei motivi su attenuanti e dosimetria della pena
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati respinti per mancanza di specificità. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata formulata senza un reale confronto con le argomentazioni con cui i giudici di merito avevano già motivato il loro diniego. Allo stesso modo, il motivo relativo all’aumento di pena per il reato satellite è stato giudicato assolutamente generico. La Corte ha colto l’occasione per ricordare che, nel contesto della continuazione, il reato satellite perde la sua autonomia sanzionatoria e la determinazione dell’aumento di pena rientra nella discrezionalità del giudice, purché non sia macroscopicamente sproporzionato.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova e diversa lettura delle prove, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. I motivi meramente ripetitivi sono, per definizione, inammissibili. In secondo luogo, sul piano del diritto sostanziale, la Corte ribadisce che la rapina è un reato complesso che si consuma nel momento in cui l’agente, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, ne acquisisce la disponibilità autonoma, anche per un breve lasso di tempo, grazie all’uso della violenza o della minaccia. La cronologia dei fatti, che dimostra la stretta consequenzialità tra sottrazione e minaccia, è decisiva per qualificare il reato come consumato. Infine, per quanto attiene alla dosimetria della pena nel reato continuato, la discrezionalità del giudice di merito è ampia e sindacabile in sede di legittimità solo se l’aumento risulta palesemente irragionevole o sproporzionato, cosa che non è stata adeguatamente argomentata nel ricorso.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dei rigorosi requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Essa chiarisce che non è sufficiente dissentire dalla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, ma è necessario dimostrare un vizio specifico della motivazione. Dal punto di vista sostanziale, la pronuncia consolida l’interpretazione giurisprudenziale sul momento consumativo della rapina, offrendo un criterio chiaro e oggettivo basato sull’effettivo impossessamento del bene sottratto. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a formulare motivi di ricorso precisi e puntuali, evitando censure generiche che sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Quando si considera consumato il reato di rapina?
Il reato di rapina si considera consumato quando si verificano sia la sottrazione del bene, sia il successivo impossessamento da parte dell’autore del reato, anche se solo per un breve periodo. È inoltre necessaria una relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la minaccia o violenza usata. Il potenziale intervento delle forze di polizia non è rilevante per escludere la consumazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, ovvero se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure se sono formulati in modo generico, senza individuare vizi logici o giuridici precisi.
Come viene determinata la pena per un reato commesso in ‘continuazione’ con un altro più grave?
Quando si applica la disciplina della continuazione, il reato meno grave (reato satellite) perde la sua autonomia sanzionatoria. La pena finale viene calcolata partendo dalla pena base per il reato più grave, aumentata di una quota per il reato satellite. La misura di questo aumento è lasciata alla discrezionalità del giudice, purché rimanga entro i limiti legali e non sia macroscopicamente sproporzionata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi, tu meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, teso -il primo, comune ad entrambi- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazion impossessamento della res, relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e minaccia armata GLYPH alla persona, presenza della p.g. che non interveniva per impedire la consumazione) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito (motivazione alle pagine 2-3 della sentenza impugnata). Sul punto la Corte di merito, correttamente apprezzate le circostanze di fatto, si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15584 de 12/02/2021, Rv. 281117; Sez. 4, n. 11104, del 21/05/1990, Rv. 185058). Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata consumazione del reato complesso, in ragione dell’intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la minaccia armata portata agli offesi. La cronologia dell’occorso ren pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendo il cer impossessamento della res sottratta, mentre il possibile intervento preventivo della polizi giudiziaria, escluso nella sua materiale evenienza nel giudizio di merito, non è valutabile ai di escludere la consumazione.
Sull’argomentato rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del pauperismo patrimoniale del danno (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) i motivi di ricorso difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le corrette argomentazioni spese sui punti dedotti dai giudici del merito.
In ordine al motivo processuale dedotto dal solo COGNOME (negata rinnovazione della istruttoria) la Corte si diffonde alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, spiegando le corrette ragion della non divisata necessità di rinnovare l’incombente istruttorio, attesa l’irrilevanza d circostanza dedotta a sostegno della doglianza.
Quanto a misura dell’aumento disposto per la continuazione con il reato satellite di cui al capo C, il motivo (in uno a quello speso in tema di complessiva dosimetria della pena) di appello era assolutamente generico, non vincolando la Corte di merito a fornire motivazione compiuta sul punto dedotto solo genericamente. E’ comunque opportuno ricordare che una volta applicata la disciplina della continuazione il reato satellite avvinto perde la sua autonoma digni sanzionatoria per divenire parte proporzionale del più grave reato posto a base della piramide punitiva; per cui, fuori dai limiti legali posti dalla norma, la misura dell’aumento, ove macroscopicamente sproporzionato resta presidiato dalla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 01).
19-19192/2024
Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento del processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione del di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.