Inammissibilità ricorso: la specificità dei motivi in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando le difese si limitano a riproporre pedissequamente le medesime doglianze già affrontate nei gradi di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi, analizzando il caso di una condanna per rapina aggravata.
Il caso e i motivi del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di rapina aggravata. Il ricorrente aveva basato la propria difesa su due pilastri principali: l’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese durante le indagini e la contestazione dell’aggravante relativa all’uso di un’arma. Secondo la difesa, tali elementi non erano stati valutati correttamente dai giudici di merito, inficiando la solidità dell’affermazione di responsabilità penale.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le censure mosse dalla difesa non fossero altro che una riproduzione di quanto già dedotto in appello. Nel giudizio di Cassazione, non è sufficiente manifestare un dissenso generico, ma è necessario articolare una critica puntuale che colpisca i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata. Quando il ricorso omette di assolvere a questa funzione tipica, viene considerato privo di specificità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rilievo che il primo motivo di ricorso, riguardante le dichiarazioni spontanee, non offriva argomenti nuovi o specifici rispetto a quelli già disattesi con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. Allo stesso modo, la contestazione sull’aggravante dell’uso dell’arma è stata giudicata meramente riproduttiva di doglianze già vagliate e respinte. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la reiterazione acritica dei motivi d’appello renda il ricorso inammissibile, in quanto non permette alla Cassazione di esercitare il suo controllo sulla tenuta logica del provvedimento.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso ha comportato non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come il ricorso per Cassazione non sia un terzo grado di merito, ma un giudizio a critica vincolata che richiede un’analisi tecnica rigorosa e una contestazione analitica dei vizi della sentenza precedente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata. Se si limita a ripetere quanto già detto in appello senza contestare le nuove motivazioni del giudice, manca del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa sono le dichiarazioni spontanee citate nel provvedimento?
Sono affermazioni rese liberamente dall’indagato alla polizia giudiziaria. La loro utilizzabilità dipende dal rispetto delle norme procedurali, ma se confermate da altri elementi, possono fondare una condanna.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende come sanzione per l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40129 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘t.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione d processuale in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputa fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto aggravata contestato, è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiter quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendo le stesse consider specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di u argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivaz relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma, meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte Corte territoriale a pagina 5;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente