Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 13/08/1968
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che l’unica doglianza articolata dall’imputato attiene a maturazione, alla data, il 19 marzo 2024, della sentenza di appello, del term prescrizionale massimo quinquennale in relazione alla contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110;
che la censura è manifestamente infondata, atteso che il decorso del prescrizione è rimasto sospeso, in primo luogo, dal 9 marzo all’il maggio 202 in forza della normativa introdotto con riferimento all’emergenza pandemica sicché il termine quinquennale, calcolato a partire dall’i giugno 2018, da commissione del reato de quo agitur, non era ancora decorso al 23 giugno 2023, giorno di emissione della sentenza di primo grado;
che il decorso della prescrizione (il cui termine sarebbe spirato il 3 ag 2023) è stato ulteriormente sospeso tra 1’8 luglio 2023 ed il 19 marzo 2024, gior di emissione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell’art. 159, commi second terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. applicabile, anche dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legg novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 3 dicembre 2019 (in questo senso, cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025 COGNOME);
che l’inammissibilità, per manifesta infondatezza, dell’unico motivo di ricor non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (co Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso il 08/05/2025.