Inammissibilità Ricorso: Quando la Pena non si Discute in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione sulla congruità della pena è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere oggetto di un ricorso in Cassazione, se non in casi eccezionali. La pronuncia in esame ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che contestava l’eccessività della sanzione inflittagli, chiarendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta eccessività della pena comminata, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti contestati. L’imputato chiedeva, in sostanza, una rivalutazione nel merito della decisione dei giudici di secondo grado, sperando in una riduzione della sanzione.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Contestare la misura della pena rientra tipicamente in una valutazione di merito, che è preclusa in sede di legittimità. Pertanto, un ricorso basato unicamente su questo aspetto è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di argomentazioni chiare e nette.
In primo luogo, ha ribadito che la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, ma la scelta concreta all’interno della cornice edittale non è sindacabile in Cassazione se la motivazione che la sorregge è congrua e non manifestamente illogica.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente adempiuto al proprio obbligo argomentativo, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della pena.
Inoltre, la Corte ha respinto come manifestamente infondata anche la doglianza relativa all’errata individuazione del reato più grave. Ha precisato che la norma di riferimento, l’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990, prevede una cornice edittale chiara (da sei mesi a cinque anni), all’interno della quale la pena era stata correttamente determinata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti conseguenze pratiche. Chi intende presentare un ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente un mero dissenso sulla severità della condanna. È necessario individuare specifici vizi di legge o difetti di motivazione (come la sua totale assenza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà) che rendano illegittima la decisione impugnata.
L’esito di inammissibilità del ricorso comporta, come in questo caso, non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rappresentando un ulteriore onere economico. Questa ordinanza serve quindi da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare per denunciare errori di diritto e non per tentare un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Generalmente no. Secondo l’ordinanza, la contestazione dell’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso basato solo su questo motivo è destinato all’inammissibilità.
Cosa significa che il ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel suo contenuto (nel merito) perché manca dei presupposti richiesti dalla legge. In questo caso, il motivo del ricorso non rientrava tra quelli che la Corte di Cassazione può legalmente valutare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42693 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTINOVE NOME COGNOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cortinove NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
che nella specie l’obbligo argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato che la doglianza relativa all’errata individuazione del reato più grave è manifestamente infondata in quanto l’art. 73 comma quinto d.P.R. 309/1990 prevede una cornice edittale che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore