Inammissibilità Ricorso: Oltraggio a Pubblico Ufficiale e i Limiti del Giudizio di Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso per essere esaminato nel merito. Il caso in esame riguarda una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale e la successiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall’imputata. Questa pronuncia ribadisce principi fondamentali della procedura penale, in particolare riguardo ai motivi che possono essere validamente portati all’attenzione della Suprema Corte.
La Vicenda Processuale: Condanna per Oltraggio
Una cittadina veniva condannata dalla Corte d’Appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. La condanna scaturiva da espressioni offensive rivolte a più pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
I Punti Contestati nel Ricorso
Il ricorso si fondava su quattro argomentazioni principali, volte a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito:
1. Inammissibilità della costituzione di parte civile: La difesa sosteneva che la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte lesa nel processo non fosse valida.
2. Responsabilità penale: Si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione di colpevolezza.
3. Aumento della pena per continuazione: Si riteneva ingiustificato l’aumento di pena applicato per il fatto che le offese erano state rivolte a più persone.
4. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava l’eccessività della sanzione e il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto mitigarla.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti infondati o non consentiti, e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. La decisione si basa su consolidati principi giuridici.
Sulla Costituzione di Parte Civile
I giudici hanno chiarito che l’ordinanza con cui il giudice di primo grado ammette la costituzione di parte civile è un provvedimento che, per essere contestato, deve essere specificamente impugnato insieme alla sentenza. Nel caso di specie, la difesa non lo aveva fatto, rendendo la doglianza tardiva e quindi inammissibile in Cassazione.
Sulla Responsabilità Penale e l’Inammissibilità del Ricorso
Per quanto riguarda i motivi relativi alla responsabilità, la Corte ha ribadito un caposaldo del suo ruolo: non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il ricorso presentava delle “mere doglianze in punto di fatto”, chiedendo alla Corte una nuova e diversa interpretazione della vicenda. Questo esula dai compiti della Cassazione, che può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è palesemente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Sulla Pena: la Genericità del Motivo
Anche le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull’aumento per la continuazione sono state respinte. La Corte ha ritenuto “manifestamente infondato” il motivo sull’aumento di pena, poiché è corretto applicarlo quando le offese sono rivolte a più pubblici ufficiali. La critica sulle attenuanti, invece, è stata giudicata “priva di specificità”, poiché il ricorso non si confrontava adeguatamente con le ragioni precise che i giudici di merito avevano esposto per negarle.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso, per avere successo, non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso non è solo una questione formale, ma la conseguenza di un’impostazione difensiva che non rispetta i confini del giudizio di legittimità. La decisione condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a dimostrazione delle conseguenze concrete di un’impugnazione infondata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, non consentiti dalla legge (ad esempio perché chiedono una nuova valutazione dei fatti), o sono privi di specificità, cioè non si confrontano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Come si deve contestare un’ordinanza che ammette la costituzione di parte civile?
Secondo la Corte, l’ordinanza che ammette la costituzione di parte civile non può essere contestata per la prima volta in Cassazione. Deve essere specificamente impugnata insieme alla sentenza di merito, altrimenti la questione non può più essere sollevata.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 271/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso relative alla pretesa inammissibilità della costituzione di parte civile manifestamente infondate dal momento che l’ordinanza del 22 settembre 2021, in quanto soggetta al regime stabilito nell’art. 586 cod. proc. pe doveva essere specificamente impugnata insieme alla sentenza, facendosi valere un vizio proprio di tale provvedimento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta (Sez. 3, n. 17713 del 15/02/2019, Quaranta, Rv. 275449);
Ritenuto, quanto alle doglianze attinenti alla ritenuta responsabilità per i reato contestato (secondo e terzo motivo di ricorso), che le stesse non son consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da m doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazi alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che parimenti manifestamente infondato è il motivo riguardante l’aumento per la continuazione essendo le espressioni offensive state rivolte più pubblici ufficiali;
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività de trattamento sanzioNOMErio – è priva di specificità in quanto non si confron con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024