Inammissibilità ricorso: Quando le censure sono manifestamente infondate
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi addotti sono palesemente privi di fondamento. Questa decisione, emessa in un caso di oltraggio a pubblico ufficiale, sottolinea come il ricorso in Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma debba limitarsi a un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale, ovvero oltraggio a un pubblico ufficiale. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva sollevato diverse censure, tra cui una questione di legittimità costituzionale della norma, contestazioni sulla sua responsabilità penale, sulla sussistenza dell’elemento costitutivo della presenza di “più persone” e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Valutazione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
Gli Ermellini hanno esaminato i motivi del ricorso, ritenendoli nel loro complesso inammissibili. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione completa, logica e coerente su ogni punto sollevato dalla difesa. Di fatto, il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già vagliate e respinte, senza evidenziare vizi di legittimità reali.
La Logicità della Motivazione della Corte Territoriale
La Corte Suprema ha evidenziato come il giudice d’appello avesse adeguatamente argomentato in ordine a:
* La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
* La sussistenza piena della responsabilità penale dell’imputato.
* La presenza dell’elemento costitutivo delle “più persone” e l’effettiva pronuncia delle frasi oltraggiose.
* Le ragioni per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Poiché la motivazione della corte di merito era esente da vizi logici o giuridici, le censure del ricorrente sono state qualificate come “manifestamente infondate”.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la prassi consolidata per i ricorsi temerari, l’imputato è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il nucleo della decisione della Suprema Corte risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma verifica che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva assolto a questo compito, fornendo una giustificazione puntuale per ogni aspetto della condanna. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la coerenza di tale impianto argomentativo, si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea alle funzioni della Cassazione. Per questo motivo, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che per accedere al giudizio di legittimità è necessario prospettare vizi specifici e concreti della sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione della legge o palesi illogicità nella motivazione. La mera riproposizione di argomentazioni già respinte, senza indicare dove e perché il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare il diritto, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni processuali ed economiche a carico del ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti “manifestamente infondati”, ovvero critiche palesemente prive di qualsiasi fondamento giuridico, dato che la sentenza impugnata aveva già risposto in modo logico e coerente a tutte le censure.
Quali argomenti del ricorrente sono stati respinti?
Sono stati respinti tutti gli argomenti, inclusi la questione di legittimità costituzionale, le contestazioni sulla responsabilità penale, sulla sussistenza dell’elemento delle “più persone”, e le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad ogget censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine: alla manifesta infondatezza della questione d legittimità costituzionale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); alla pena responsabilità ed, in particolare, alla sussistenza dell’elemento costitutivo d “più persone” oltre alla effettiva pronuncia da parte del ricorrente del espressioni oltraggiose oggetto del capo di imputazione (cfr. pagg. 4 e 5 dell sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere estésore
Il Pre dente