Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna alle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della genericità delle argomentazioni difensive, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo provvedimento offre spunti cruciali sull’importanza di redigere un atto di appello che si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
I Fatti di Causa
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per il reato di occultamento di fatture. Ritenendo ingiusta la condanna, proponevano ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza stessa dell’elemento oggettivo del reato. La difesa, inoltre, evidenziava come uno degli imputati fosse stato assolto in un altro procedimento dal Tribunale per la medesima contestazione di occultamento di scritture contabili relative alla stessa società, sebbene per annualità fiscali differenti.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità dei motivi e l’irrilevanza della precedente sentenza assolutoria. Secondo i giudici, i ricorrenti non si erano confrontati adeguatamente con l’ampia motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente stabilito la sussistenza della condotta di occultamento. Limitarsi a negare il fatto senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di merito rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha dettagliato le ragioni della sua decisione. In primo luogo, ha sottolineato come l’appello mancasse di specificità. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare con precisione le criticità e le contraddizioni logiche presenti nella sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non ha saputo scalfire la solidità argomentativa della pronuncia di secondo grado, che aveva confermato la responsabilità penale.
In secondo luogo, la Corte ha chiarito perché la sentenza di assoluzione menzionata nel ricorso non avesse alcuna influenza sul presente giudizio. Il fatto che un imputato sia stato assolto per una contestazione simile non è rilevante se, come nel caso di specie, l’assoluzione riguarda annualità fiscali diverse e, di conseguenza, documentazione contabile differente. Ogni periodo d’imposta costituisce un’entità autonoma ai fini penali-tributari. Di conseguenza, l’esito di un procedimento non può automaticamente determinare quello di un altro relativo a fatti distinti.
Infine, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di prove che l’errore non sia imputabile al ricorrente, la condanna di quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso specifico in 3.000 euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma espone il cliente a conseguenze economiche negative. È essenziale che la difesa analizzi in profondità la sentenza che intende impugnare e costruisca un’argomentazione specifica, capace di evidenziare vizi logici o violazioni di legge concrete. Affermare semplicemente la propria innocenza senza confrontarsi con le prove e le motivazioni della condanna equivale a presentare un’arma spuntata, con il rischio concreto di aggravare la posizione processuale del proprio assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto le argomentazioni difensive non si confrontavano in modo specifico e puntuale con l’ampia motivazione della sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condotta di occultamento delle fatture.
Un’assoluzione per un reato simile in un altro periodo d’imposta può essere usata a propria difesa?
No, in questo caso la Corte ha ritenuto irrilevante una precedente assoluzione perché si riferiva ad annualità fiscali successive e a documentazione differente, costituendo quindi un fatto giuridicamente distinto da quello in giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ASOLA il 12/05/1944 COGNOME nato il 11/01/1983
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME A che contestano la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sono inammissibili per genericità perché non si confrontano con l’ampia motivazione, laddove ha ribadito la sussistenza della condotta di occultamento delle fatture (cfr. p. 8 e 9), ciò non essend smentito dal fatto, indicato nel ricorso che, con riguardo alla sola posizione del COGNOME, sare intervenuta sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto emessa dal Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2024, peraltro nemmeno ancora depositata, per la medesima contestazione di occultamento delle scritture contabili della società RAGIONE_SOCIALE per la dirime ragione che, come indica lo stesso difensore, il fatto di occultamento si riferisce ad annuali successive a quella qui in contestazione, relative a documentazione afferente a differenti annualità di imposta;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.