Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere come redigere un ricorso efficace, evitando che venga respinto per ragioni puramente procedurali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per diversi reati, tra cui una rapina. Il ricorrente sollevava due questioni principali:
1. L’errata applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), sostenendo che l’età avanzata della vittima non fosse sufficiente a giustificarla.
2. L’errata qualificazione giuridica di un episodio come rapina, contestando la presenza degli elementi costitutivi del reato.
La difesa chiedeva quindi alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito è stato ben diverso.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati erano del tutto privi della necessaria specificità richiesta dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Mancanza di un Vero Confronto Critico
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi del ricorso fossero inaccettabili. Il problema non era la tesi difensiva in sé, ma il modo in cui era stata presentata.
Il primo motivo, relativo all’aggravante, è stato considerato una semplice reiterazione di argomentazioni già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in pratica, ha riproposto le stesse doglianze senza sviluppare una critica concreta e argomentata delle ragioni per cui il giudice di secondo grado le aveva disattese. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può essere una mera ripetizione, ma deve assolvere alla “tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento del giudice di merito sull’aggravante della minorata difesa. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che l’età avanzata della vittima non costituisce una presunzione assoluta di vulnerabilità, ma il giudice deve valutare le situazioni specifiche che denotano tale condizione e il consapevole vantaggio che l’agente ne trae, cosa che nel caso di specie era stata fatta.
Anche il secondo motivo, sulla qualificazione del reato di rapina, è stato giudicato inammissibile per totale assenza di specificità. Il ricorso non si confrontava affatto con gli argomenti logici e giuridici della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente ritenuto configurato il reato poiché l’imputato aveva usato violenza sulla persona offesa per vincerne la resistenza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: l’impugnazione, specialmente in Cassazione, non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero caso. È un controllo di legittimità sulla sentenza precedente. Per questo, un ricorso deve essere un’analisi critica, puntuale e specifica delle presunte violazioni di legge o dei vizi di motivazione contenuti nella decisione impugnata. Presentare motivi generici, ripetitivi o astratti porta inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti di legge, in particolare se i motivi sono generici e non specifici. Ciò accade quando l’atto si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti o non formula una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
L’età avanzata di una vittima è sufficiente per configurare l’aggravante della minorata difesa?
No, secondo la sentenza, l’età avanzata non crea una presunzione assoluta di minorata difesa. È necessario che il giudice accerti la sussistenza di concrete situazioni di particolare vulnerabilità della vittima e che l’agente ne abbia tratto consapevole vantaggio per commettere il reato.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che devono individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e sviluppare una critica argomentata, logica e giuridica. Non basta esprimere un generico dissenso, ma occorre dimostrare perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato, confrontandosi direttamente con esso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19576 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECODICE_FISCALE) nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. ai reati di cui ai capi a) e d), non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4 e 5 rispettivamente per il capo a e per il capo d della rubrica);
considerato che il giudice di merito ha applicato adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa (ex multis Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 – 01) ed ha correttamente valutato la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (cfr. pagg. 4-5 della sentena impugnata);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la correttezza della qualificazione giuridica del delitto di rapina di cui al capo b), non è consentito in quanto del tutto privo di specificità poiché non si confronta con i corretti argomenti logici e giuridici utilizzati dal giudice di appello il quale ha correttamente ritenu configurato il delitto di rapina atteso che l’odierno ricorrente ha esercitato violenza sulla persona offesa per vincere la resistenza attiva di quest’ultima (cfr. pag. 5);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.