Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 05/12/1978
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 707 cod. è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’a cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 52523 del 03/11/20 COGNOME, Rv. 268410 – 01; Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, COGNOME, Rv. 264145 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (s veda, in particolare, pag. 2 sulla carenza di seria giustificazione della destinazi attuale e lecita degli strumenti);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo, da parte del giudice di merito, della intervenuta prescrizione reato, è manifestamente infondato tenuto conto che il 2 febbraio 2024, data della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione quinquennale previsto per la contravvenzione contestata non era decorso;
che, inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.