Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21356 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 707 cod. è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’a cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 52523 del 03/11/20 COGNOME, Rv. 268410 – 01; Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, COGNOME, Rv. 264145 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (s veda, in particolare, pag. 2 sulla carenza di seria giustificazione della destinazi attuale e lecita degli strumenti);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo, da parte del giudice di merito, della intervenuta prescrizione reato, è manifestamente infondato tenuto conto che il 2 febbraio 2024, data della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione quinquennale previsto per la contravvenzione contestata non era decorso;
che, inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.