Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 25/02/1974
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorren per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, i particolare in ordine alla misura dell’aumento applicato per la continuazione esterna con sentenza n.823/2006.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le st questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese c motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate da giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specifici del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intes indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In or alla dosimetria della pena, e in particolare all’aumento di anni due di reclusione ed euro 10 di multa per la sentenza n.823/2006 i giudici di merito hanno sottolineato la congr dell’aumento, riferito alla detenzione illecita di gr.187,415 di cocaina; richiamando l’esis di gravi precedenti a carico dell’imputato, anche specifici. Va rammentato che l’esercizio potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in mi sufficiente il pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effe del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – p dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitic valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in di stretta confutazione , specie se la pena viene fissata nei limiti del medio editta graduazione della pena rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, il qua
assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei cri cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr
aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, multis,
Sez.
2, n.
36104
del
27/04/2017, COGNOME Rv. 271243 ).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1
del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali età]
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pres