Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul requisito della specificità dei motivi di impugnazione, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale. La decisione sottolinea come un ricorso, per essere esaminato nel merito, debba contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, e non una mera riproposizione di doglianze generiche. L’inammissibilità del ricorso diventa, in questi casi, una conseguenza inevitabile.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per un furto aggravato in appartamento, commesso in concorso con altre persone. La Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità penale basandosi, tra le altre cose, sul contenuto di alcune conversazioni intercettate. Da queste emergeva la loro partecipazione attiva in tutte le fasi del delitto: dalla preparazione e sopralluogo preliminare fino all’esecuzione materiale, con la piena consapevolezza del reato commesso e della refurtiva ottenuta. Insoddisfatti della decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
Analisi del Ricorso e della sua Inammissibilità
Il ricorso si fondava su due motivi principali. Con il primo, i ricorrenti lamentavano una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della loro responsabilità, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse risposto adeguatamente ai loro rilievi. Con il secondo motivo, contestavano la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute solo equivalenti alle aggravanti, e l’applicazione della recidiva, a loro dire non formalmente contestata. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che entrambi i motivi mancassero di un requisito fondamentale: la specificità. Questa carenza ha portato a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha osservato che i motivi presentati non si confrontavano criticamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. Piuttosto che individuare precisi errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice d’appello, i ricorrenti si erano limitati a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. La sentenza di secondo grado, invece, aveva fornito una risposta puntuale a tutti i motivi d’appello, spiegando nel dettaglio perché le conversazioni intercettate fossero una prova schiacciante della loro colpevolezza.
Citando consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che un ricorso è ‘aspecifico’, e quindi inammissibile, quando non riesce a instaurare un vero e proprio dialogo critico con la decisione che intende contestare. La semplice riproposizione delle stesse lamentele già sollevate in appello, senza attaccare la specifica risposta fornita dal giudice, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
La decisione in commento è un monito fondamentale per la pratica legale. Un ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Pertanto, chi impugna una sentenza deve dimostrare, con argomenti precisi e pertinenti, dove e come il giudice precedente abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il proprio ragionamento. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo la sentenza impugnata definitiva.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “aspecifici”?
Significa che sono formulati in modo generico e non criticano in modo puntuale le ragioni specifiche esposte nella decisione del giudice precedente, risultando così inadeguati a mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
L’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con unico atto di ricorso, sottoscritto dal comune difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna per un furto in appartamento, aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., che i ricorrenti sono accusati di aver commesso, in concorso con altri, in danno di NOME COGNOME.
Considerato che, col primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha fornito puntuale risposta a tutti i motivi di appello spiegando perché dal contenuto delle conversazioni intercettate è possibile desumere la partecipazione di NOME e NOME COGNOME alla preparazione del furto, al sopralluogo preliminare e alla sua esecuzione, unite alla consapevolezza della consumazione del reato e del contenuto della refurtiva (pag.11 e 12 della sentenza impugnata).
Considerato che, col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche siano state valutate solo equivalenti alle aggravanti senza peraltro chiarire per quali motivi questo giudizio di prevalenza avrebbe dovuto essere formulato e dolendosi dell’applicazione della recidiva che neppure risulta essere stata contestata ai ricorrenti.
Rilevato che i motivi non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, sicché i ricorsi sono aspecifici e, perciò, inammissibili (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Ritenuto che all’inammissibilità consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, ciascun ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
e tensore
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Prdit6