Inammissibilità del Ricorso per Motivi Generici: La Cassazione si Pronuncia sul Bilanciamento delle Circostanze
Con l’ordinanza n. 21834/2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale del processo penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Il caso in esame offre uno spunto cruciale per comprendere quando un ricorso rischia di incorrere nella sanzione dell’inammissibilità ricorso per motivi generici, specialmente quando si contesta la valutazione del trattamento sanzionatorio operata dai giudici di merito. L’analisi si concentra sulla delicata operazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e la recidiva.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, proponeva ricorso per cassazione. La sua doglianza non verteva sulla ricostruzione dei fatti o sulla sua colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente su un aspetto del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.) e la recidiva contestata. Secondo la difesa, le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulla recidiva, portando a una pena più mite, e non meramente equivalenti come stabilito dai giudici di merito.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Generici
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarando di conseguenza l’inammissibilità del ricorso stesso. La Corte ha osservato che la critica mossa dal ricorrente era generica e non si confrontava in modo specifico con l’articolata motivazione fornita dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato che non è sufficiente lamentare in astratto un errato bilanciamento, ma è necessario contestare puntualmente i criteri e le ragioni esposte dal giudice del merito che hanno portato a quella specifica valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non limitarsi a una critica generica e astratta della decisione impugnata. Nel caso specifico, il ricorso non solo era generico, ma ometteva di confrontarsi con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito (richiamando esplicitamente la pagina 4 della sentenza d’appello). Questi ultimi avevano evidentemente fornito una giustificazione logica e coerente per la loro scelta di considerare equivalenti le attenuanti e la recidiva. La Cassazione, non potendo riesaminare il merito della valutazione, ma solo controllarne la legittimità e la logicità, ha concluso che, in assenza di una critica pertinente e specifica, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma un importante monito per la difesa: un ricorso in Cassazione deve essere un atto di critica mirata e non una semplice riproposizione di lamentele già esposte. Per contestare efficacemente il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è indispensabile analizzare nel dettaglio la motivazione della sentenza impugnata e dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove risieda l’illogicità o la violazione di legge. In mancanza di ciò, si va incontro a una sicura dichiarazione di inammissibilità ricorso per motivi generici. La conseguenza non è solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono formulati in modo generico e non si confrontano criticamente e in modo specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Cosa significa “giudizio di bilanciamento” tra attenuanti e recidiva?
È la valutazione che il giudice compie per soppesare le circostanze a favore dell’imputato (attenuanti) e quelle a suo sfavore (come la recidiva), decidendo se le prime prevalgono sulle seconde, se sono equivalenti o se sono subivalenti, con effetti diretti sulla determinazione della pena finale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46407/23 Caleo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 co
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo all’eccessività del trattamento sanzi in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prev delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, oltre che generico, n confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024