Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a MILANO il 03/11/2001
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avvers sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la pen responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato, così riqual l’originaria imputazione di furto consumato pluriaggravato.
La difesa articola due motivi.
2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per motivazione in merito alla mancata assoluzione e, comunque, al mancato riconoscimento dell’ipotesi di desistenza di cui all’art. 56, comma terzo, cod. pen., lamenta che la c territoriale ha assunto la decisione sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla vittima e teste esaminata, insufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputata, senza considera che il compendio probatorio dava riscontro dell’immediata restituzione del portafogli al vittima, prima ancora dell’arrivo delle Forze dell’ordine.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vi motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., lamenta che i giudici d’appello hanno omesso di evidenziare, in maniera adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto di non concedere le circostanza attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto le due pronunce, ai fini del controllo di legitt integrano la cd. doppia conforme.
La sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo gra adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza ch due pronunce costituituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01).
Inammissibile è il primo motivo nella parte in cui involge la motivazione con la quale corte d’appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputata, in quanto la difesa si limitata a riprodurre gli argomenti prospettati nell’atto di appello, ai quali si è da adeguata e argomentata risposta, esaustiva in fatto e corretta in diritto, con la qual ricorrente ha omesso di confrontarsi.
La sentenza in verifica ha dato atto di un compendio probatorio dal quale risulta che l’azio delittuosa era stata realizzata dalla Sedjic in maniera congiunta, coordinata e coesa con quell
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delle altre due imputate, da cui l’impossibilità di «escludere la responsabilità individuale d singola componente del drappello» e, dunque, di ritenere l’imputata estranea alla vicenda solo perché il portafogli sottratto alla vittima si trovava nelle mani di una delle complici.
3.1 II primo motivo è inammissibile anche nella parte in cui involge l’omessa risposta del corte territoriale alla richiesta applicazione dell’istituto di cui all’art. 56, comma te pen..
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice appello ha omesso correttamente di motivare perché non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e g giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
Il parametro dei poteri del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. pen., che commisura la cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti i quali, ai s degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 c.p.p., comma 1, lett. c), cod. proc. pen., contrassegnati dall’inderogabile indicazione specifica «delle ragioni di diritto e degli elemen fatto» che sorreggono ogni atto d’impugnazione e sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata e all’indicazione delle relative questioni, con modali specifiche.
Inoltre, l’art. 609, comma 1, cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione con l’art. comma 3, del codice di rito, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione del questioni non prospettate o solo genericamente devolute nei motivi di appello, che costituisc un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, d provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
3.2 Ciò premesso, nel caso di specie, al di là dell’intestazione del motivo di ricorso e d formula conclusiva finale, nell’atto di appello la richiesta applicazione dell’istituto di cu 56, comma terzo, cod. pen. non risulta adeguatamente.
In ogni caso, dalla lettura della sentenza si comprende che non sarebbe stato possibile applicare l’istituto della desistenza, in quanto, al di là di quanto dedotto in ricorso, l’imp determinò a restituire alla vittima il solo portadocumenti e non anche il portafogli, che rimasto nella disponibilità delle complici, e che, comunque, aveva formato oggetto di un’azione congiunta con le stesse.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
In merito alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la co territoriale ha evidenziato scrupolosamente i motivi per i quali ha confermato la decisio assunta dal giudice di primo grado, rappresentati dal numero, tutt’altro che irrisorio
precedenti penali per furto e rapina dai quali l’imputata era gravata già al momento del fatt nonché dall’aver attuato una condotta previamente organizzata con altre complici, rivelatrice d
uno stile di vita fondato sul concepire «il furto come unica fonte di sostentamento» e s rifiuto di trarre insegnamento dalle pregresse esperienze delinquenziali.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, a favore della Cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 aprile 2025.