Inammissibilità ricorso: quando l’impugnazione è generica
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5479/2026 affronta il tema dell’inammissibilità ricorso penale, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie, un soggetto era stato condannato per tentato furto, ma il suo ricorso è stato rigettato senza esame nel merito a causa di difetti strutturali nell’atto di impugnazione.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel marzo 2025. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una generica violazione di legge. Tuttavia, l’atto presentato non conteneva l’analisi dettagliata delle criticità della sentenza impugnata, limitandosi a affermazioni astratte e non supportate da elementi concreti.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi previsti dall’ordinamento, risultando privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono necessariamente sorreggere ogni richiesta di revisione in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si concentrano sull’applicazione rigorosa dell’art. 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, l’inammissibilità ricorso scatta inevitabilmente quando i motivi sono generici. Un ricorso non può limitarsi a una critica superficiale, ma deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste. La mancanza di tali elementi rende l’atto nullo ai fini processuali, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato la condanna e ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata applicata una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come la presentazione di un ricorso manifestamente infondato o redatto in modo generico comporti non solo il rigetto della domanda, ma anche un aggravio economico significativo per il ricorrente, evidenziando la necessità di una difesa tecnica estremamente precisa.
Cosa rende un ricorso inammissibile in sede penale?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non indicano chiaramente le violazioni di legge o i fatti contestati, come previsto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare una condanna per tentato furto in Cassazione?
Sì, ma il ricorso deve essere fondato su specifici vizi di legittimità o di motivazione della sentenza di appello, evitando deduzioni vaghe o puramente fattuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5479 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5479 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza del 6 aprile 2023, con cui NOME per il reato di tentato furto di cui al capo A) di imputazione.
Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (violazione di legge), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il