Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41215 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 628, comma 1, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l’eccessività del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale (pag. 2) e che ne deriva l’inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023