Inammissibilità del Ricorso: L’Importanza di Motivi Specifici in Appello
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo il primo grado di giudizio. Le parti hanno il diritto di impugnare una sentenza, ma questo diritto deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la necessità di formulare motivi di appello chiari e specifici per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace e quali errori possono costare caro.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, secondo comma, del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione.
I motivi principali del suo appello erano due:
1. L’eccessività della pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
2. Il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
In sostanza, il ricorrente chiedeva una valutazione più benevola della sua posizione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel calcolare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e, senza entrare nel merito della questione, ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto la sua richiesta respinta, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui è stato formulato il ricorso. Secondo i giudici, i motivi presentati erano affetti da ‘genericità e indeterminatezza’, violando i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Cosa significa concretamente? Il ricorrente si è limitato a lamentare l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti prevalenti, ma non ha indicato in modo specifico gli elementi che avrebbero dovuto giustificare una decisione diversa. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello considerata ‘logicamente corretta’ e adeguata, l’appello non ha fornito argomenti concreti per contestarla. Non è sufficiente affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando i passaggi illogici o gli errori di valutazione del giudice precedente.
La Cassazione ha sottolineato che un ricorso così formulato non permette al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In assenza di una critica specifica e puntuale, l’appello diventa un mero atto di dissenso, privo dei requisiti tecnici necessari per essere esaminato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione è un atto tecnico che richiede precisione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo attraverso motivi specifici, dettagliati e pertinenti, che attacchino direttamente la struttura logica della motivazione del giudice precedente. Limitarsi a una critica generica o a una semplice richiesta di una pena più mite, senza argomentare nel dettaglio, espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: la qualità e la specificità degli argomenti sono essenziali per superare il vaglio di ammissibilità e avere una reale possibilità di vedere riformata una decisione sfavorevole.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi di impugnazione sono generici e indeterminati, cioè se non indicano in modo specifico gli elementi su cui si basa la critica alla sentenza precedente, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto di appello si limita a criticare la decisione del giudice precedente in modo vago, senza fornire argomenti specifici o individuare i passaggi della motivazione che si ritengono errati. Non consente al giudice dell’impugnazione di capire quali sono i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, e la sua richiesta non viene esaminata nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/09/1988
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all’eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento nel giudizio di bilanciamento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, in assenza di qualsiasi illogicità manifesta, in modo specifico, su ogni tema devoluto in ordine al trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.