Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/10/1954
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in
epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta
configurabilità del reato di cui all’art. 612 cod. pen., per l’assenza di valenza intimidatoria delle frasi contestate, e la determinazione della pena, sono tesi a
sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal
Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la
Corte di appello ha rimarcato sia che le parole pronunciate dall’imputato all’indirizzo di NOME COGNOME nel contesto accertato, avevano sicura valenza
minatoria, che si connotava, peraltro, come obiettivamente grave sia che, nel corso della telefonata, l’imputato, la cui pericolosità era ben nota alla persona offesa – che conosceva la sua condizione detentiva e i numerosi precedenti, anche di matrice violenta – non si era limitato ad esternare generiche minacce ma aveva prospettato di tornare nella comunità per compiere una strage, ovvero per uccidere l’interlocutrice e tutti gli operatori; quanto alla pena, la Corte territorial ha valorizzato il curriculum criminale, espresso dall’eloquente casellario);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025.