Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Manifestamente Infondati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi addotti sono privi di consistenza. La Suprema Corte ha rigettato l’istanza di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, confermando la decisione dei giudici di merito. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e giuridicamente fondate per accedere al giudizio di legittimità, specialmente in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).
Nel suo ricorso, l’interessato contestava la condanna, ma i suoi motivi sono stati giudicati dalla Suprema Corte come manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 4 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo non significa che la Corte abbia riesaminato i fatti, ma piuttosto che ha ritenuto le argomentazioni del ricorrente non idonee a superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta dei motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato sia le attenuanti generiche sia la sospensione condizionale della pena, è stata giudicata logica e priva di vizi.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
I giudici di merito avevano escluso la concessione delle attenuanti generiche sulla base di due elementi principali: le modalità della condotta e l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione del tutto coerente e non censurabile in sede di legittimità, poiché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivato.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Analogamente, la richiesta di sospensione condizionale della pena era stata respinta. La Corte d’Appello aveva evidenziato le gravi modalità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente. Questi due fattori, secondo i giudici, impedivano di formulare una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell’imputato, ovvero di prevedere che si sarebbe astenuto dal commettere nuovi reati. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, che serve a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono generici o manifestamente infondati, come nel caso di specie, l’esito è una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per il cittadino, ciò significa che per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile presentare censure specifiche, pertinenti e giuridicamente solide, che evidenzino reali violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il ricorso si risolve non solo in un insuccesso, ma anche in un’ulteriore condanna economica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati manifestamente infondati, ovvero palesemente privi di fondamento giuridico o fattuale, senza necessità di un esame approfondito del merito.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dalle modalità particolarmente gravi della condotta e dall’assenza di elementi positivi e meritevoli di considerazione riguardo alla personalità o alla vita dell’imputato.
Cosa può impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
La concessione di tale beneficio può essere impedita dalla gravità del fatto commesso e dalla presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, qualora questi elementi portino il giudice a formulare una prognosi negativa sulla sua futura condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
I
R.G.N. 10587/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, risulta non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, alla luce – quanto alle circostanze attenuanti – delle modalità della condotta e dell’assenza di elementi positivamente valorizzabili e – quanto alla sospensione condizionale della pena – delle gravi modalità del fatto e dei precedenti a carico del ricorrente, che impediscono la formulazione di una prognosi favorevole in ordine all’astensione del predetto dalla commissione di futuri reati;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.