Inammissibilità del Ricorso per Genericità: Analisi di un Caso Pratico
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche specifiche e dettagliate. In caso contrario, si rischia una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando l’importanza della precisione nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Processo: Dal Furto in Abitazione al Furto Aggravato
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bari, che aveva condannato un individuo per il reato di furto in abitazione. Successivamente, la Corte di Appello di Bari, intervenendo sulla questione, ha parzialmente riformato la decisione.
I giudici di secondo grado hanno proceduto a una riqualificazione del fatto, trasformando l’accusa da furto in abitazione a furto aggravato. Nel ricalcolare la pena, la Corte ha applicato le attenuanti generiche, considerandole equivalenti alle aggravanti contestate, e ha conseguentemente ridotto la sanzione finale. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso a causa della sua “estrema genericità”. Questo significa che i motivi presentati dall’imputato non erano sufficientemente specifici da consentire alla Corte un esame nel merito delle questioni sollevate.
La decisione non entra nel vivo della vicenda, ovvero non valuta se la Corte di Appello abbia deciso correttamente o meno. Si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Come diretta conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte, seppur sintetica, è estremamente chiara. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una mera riproposizione delle difese già svolte o a una generica lamentela contro la sentenza impugnata. Deve, al contrario, individuare con precisione i presunti errori di diritto commessi dal giudice precedente, argomentando in modo puntuale le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere annullata.
L'”estrema genericità” rilevata indica che l’atto di appello mancava di quel livello di dettaglio e specificità richiesto dalla legge. Non sono state articolate censure precise contro la logica giuridica seguita dalla Corte d’Appello nella riqualificazione del reato o nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Questa carenza ha reso impossibile per la Cassazione svolgere la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve essere un’analisi critica e argomentata della sentenza, non un semplice sfogo. La superficialità nella redazione di un atto così importante non solo ne pregiudica l’esito, ma comporta anche rilevanti sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua estrema genericità, ovvero perché i motivi di impugnazione non erano sufficientemente specifici e dettagliati.
Cosa ha comportato la dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto della condanna modificata in appello?
Inizialmente l’imputato era stato condannato per furto in abitazione. La Corte di Appello ha riqualificato il reato in furto aggravato, riducendo la pena grazie all’applicazione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47157 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 03/06/1977
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
AL
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 22 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto come furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto la pena;
che il ricorso dell’imputato è inammissibile per la sua estrema genericità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.