Inammissibilità del ricorso: perché la specificità dei motivi è cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole procedurali ben precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena una secca dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo principio garantisce che la Corte Suprema si concentri su questioni di diritto concrete e non su lamentele generiche. Analizziamo un caso emblematico che chiarisce perché un appello vago è destinato a fallire, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro. L’imputato era stato ritenuto responsabile per i reati previsti dall’art. 7 del D.L. 4/2019 e dall’art. 316 ter del codice penale. In sostanza, aveva presentato una richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza omettendo un’informazione rilevante: era proprietario di un autoveicolo. Questa omissione, secondo i giudici di merito, integrava una fattispecie di reato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una “manifesta illogicità della motivazione” nella sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede nella violazione di una norma fondamentale del codice di procedura penale: l’articolo 581, lettera c). Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Il ricorrente, invece, si era limitato a chiedere l’annullamento della sentenza in modo generico, senza articolare una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della Corte d’Appello. Questo difetto procedurale ha reso l’impugnazione inefficace.
Le Motivazioni: la genericità e l’inammissibilità del ricorso
I giudici della Cassazione hanno sottolineato come i motivi presentati fossero caratterizzati da una “assoluta genericità”. Il ricorrente non ha individuato né analizzato alcun profilo specifico di censura, limitandosi a formulare affermazioni apodittiche, ovvero delle tesi prive di un reale supporto argomentativo. Secondo la Corte, non basta lamentare un vizio della sentenza; è necessario spiegare nel dettaglio perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o contraddittoria.
L’inosservanza dell’art. 581 c.p.p., che richiede motivi specifici, conduce direttamente alla sanzione processuale prevista dall’art. 591 c.p.p.: l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva, prevista dall’art. 616 c.p.p., viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, come nel caso di un ricorso palesemente infondato o, come in questo caso, generico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile, che articoli critiche specifiche, pertinenti e ben argomentate. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito: la giustizia richiede precisione e rigore, e le scorciatoie procedurali o le lamentele superficiali vengono sanzionate severamente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano assolutamente generici. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, violando così l’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato in appello?
Il ricorrente era stato condannato per i reati relativi alla richiesta del reddito di cittadinanza (art. 7 D.L. 4 del 2019) e all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.), per aver omesso di dichiarare di essere proprietario di un autoveicolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DONNICI NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, deducendo manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione del responsabilità per i reati di cui all’art. 7 D. L. 4 del 2019 in relazione alla richiesta de del reddito di cittadinanza e all’art. 316 ter cod. pen., omettendo di dichiarare di e proprietario di un autoveicolo.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito nel caso di specie, si riscontra un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricor ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, senza indi in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazional fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. c) cod. proc. pen., sott profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett. c) cod. proc. p causa di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente