Inammissibilità ricorso: quando un appello è troppo generico?
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 15 gennaio 2025 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. Il caso in esame dimostra come la presentazione di un appello basato su argomentazioni vaghe e astratte porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza e la serietà del sistema giudiziario, evitando che i gradi di giudizio superiori vengano investiti di questioni non adeguatamente definite.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. L’imputato aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello competente lo aveva dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. Non pago della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di norme processuali da parte del giudice d’appello. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare la completezza della motivazione della sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto l’impugnazione non solo manifestamente infondata, ma anche viziata dalla stessa genericità che aveva già portato alla sua bocciatura in secondo grado. La Corte ha sottolineato che il ricorso si limitava a formulare critiche astratte e indeterminate, senza mai confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Questa carenza ha reso impossibile per i giudici valutare nel merito le doglianze del ricorrente.
Le motivazioni: la specificità come requisito essenziale dell’impugnazione
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui un atto di impugnazione deve essere specifico. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario indicare con precisione quali parti della sentenza si ritengono errate e per quali ragioni giuridiche. Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come dall’esame degli atti processuali emergesse chiaramente l'”assoluta genericità dei motivi proposti” già nell’atto di appello. Il ricorrente non ha saputo articolare una critica puntuale e pertinente, limitandosi a denunciare una violazione di norme procedurali in modo astratto e slegato dal caso concreto. Di fronte a un’impugnazione così formulata, il giudice non ha altra scelta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nell’analisi del merito della questione. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende rappresenta la naturale conseguenza di un’azione giudiziaria che non rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti sostanziali. Un ricorso generico equivale a un ricorso inesistente, poiché non consente al giudice di esercitare la propria funzione di controllo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un atto di appello o di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica del provvedimento impugnato, individuando in modo chiaro i vizi e supportandoli con argomentazioni giuridiche pertinenti. Per i cittadini, la decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a difensori competenti, in grado di tradurre le proprie ragioni in motivi di impugnazione efficaci e conformi alla legge, per evitare che un diritto venga vanificato da errori procedurali.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e basato su motivi del tutto generici e astratti, che non contestavano in modo specifico la decisione della Corte d’Appello.
Quale era stato il motivo della prima dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte d’Appello?
La Corte d’Appello aveva già dichiarato inammissibile il primo gravame per la medesima ragione: la ‘genericità dei motivi’, ovvero la mancanza di critiche specifiche alla sentenza di primo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1977
avverso l’ordinanza del 09/08/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto avverso la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per avere il giudice di merito omesso di verificare la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere inammissibile in quanto del tutto generico per indeterminatezza essendosi limitato a svolgere argomentazioni del tutto astratte, è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che dall’atto di appello emerge l’assoluta genericità dei motivi proposti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025.