Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei principi che regolano l’inammissibilità ricorso in sede di legittimità. Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, deve presentare motivi specifici e giuridicamente fondati. In caso contrario, come vedremo, il ricorso non solo non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo la vicenda che ha portato a questa decisione.
I Fatti del Caso: Condanna per Furto Aggravato
Un individuo era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato, commesso in danno di due persone anziane. La condanna si basava sull’applicazione degli articoli 624-bis comma 2 (furto in abitazione) e 61 n. 5 (aggravante della minorata difesa) del codice penale. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della sentenza.
I Motivi del Ricorso: Tra Prescrizione e Pena Eccessiva
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato: Sosteneva che il tempo trascorso dai fatti fosse sufficiente a estinguere il reato, chiedendo quindi alla Corte di dichiararlo.
2. L’eccessività della pena: Contestava la misura della pena inflitta dai giudici di merito, ritenendola sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
Tali motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati erano o generici o manifestamente infondati, e comunque non rientravano tra quelli che possono essere esaminati in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo di ricorso fosse inammissibile.
La Questione della Prescrizione
Il primo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che, al momento dei fatti, il reato di furto contestato (art. 624-bis c.p.), aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., prevedeva una pena massima detentiva di 10 anni. Un limite di pena così elevato incide direttamente sul calcolo dei termini di prescrizione, rendendo l’eccezione dell’imputato palesemente errata. Il motivo era quindi privo di qualsiasi fondamento giuridico.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sull’entità della pena è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia totalmente assente, illogica o contraddittoria. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato la loro decisione, basandosi sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale e attestando la pena sui minimi edittali. Pertanto, la doglianza dell’imputato rappresentava un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non potendosi escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, è stato condannato anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un rigoroso controllo di legittimità che richiede motivi specifici, pertinenti e giuridicamente solidi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici, manifestamente infondati, o quando contestano valutazioni di fatto che sono di esclusiva competenza del giudice di merito, come la determinazione della pena, senza evidenziare vizi logici nella motivazione.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta dall’imputato?
No, la Corte di Cassazione non può ridurre la pena perché la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione sulla determinazione della pena è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede dopo che un ricorso è dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché basato su motivi palesemente infondati), il ricorrente viene anche condannato a pagare una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato l’affermazione di reità dell’imputato, sancita in primo grado, per i reati di cui artt. 624 bis comma 2 e 61 n. 5 cod. pen., distintamente commessi in danno di due persone anziane;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato ha eccepito la prescrizi dei reati, è generico, perché non indica compiutamente le ragioni di diritto a fondamento dell questione posta ed è comunque manifestamente infondato, dal momento che, all’epoca dei fatti commessi, il furto di cui all’art. 624 bis comma 2 cod. pen., accompagnato da un circostanza aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., era già punito con pena massima detentiva di 10 anni di reclusione;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo d giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tenuto conto, peraltro, dell’assestamento della pena sui minimi editta veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilit ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/02/2024
DEPOS!TATA
Il Presidente