Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45380 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia con cui il Tribunale di Vercelli, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625, comma primo, n. 2), cod. pen. e artt. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 61, comma primo, n. 2), cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in guanto, oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale con corretti argomenti giuridici, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoii che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res” – rappresentati, nel caso di specie, dal taglio dei cavi che ha comportato la necessità del ripristino dei collegamenti elettrici -, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen. per omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’esiguità del fatto, non solo è manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale ha reso argomentazioni logiche e ineccepibili, quale il difetto delle condizioni che, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., consentono il riconoscimento del beneficio per la seconda volta, ma è anche indeducibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello, non scanditi da specifica critica e, invece, diretti a dare risalto ad argomenti, quali i precedenti di polizia dai qual l’imputato è gravato, non considerati affatto nella motivazione della sentenza impugnata.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, nonostante l’entità della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto la corte territoriale, a sostegno della decisione, ha reso argomentazioni logicamente corrette e, pertanto, non censurabili, rappresentate da una precedente condanna per furto.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena non solo non è consentito in sede di legittimità, spettando al giudice di merito, che lo esercita in aderenza al dettato di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., il potere di graduazione della pena, ma è anche manifestamente infondato in quanto non tiene conto delle argomentazioni rese dalla corte territoriale in merito alla componente di danno arrecata alla persona offesa e alla personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali.
Considerato che il quinto motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché reiterativo di motivi non solo già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma anche privi di una critica argomentata avverso la motivazione resa nella sentenza in verifica che ha dato rilievo alla personalità dell’imputato, incline a condotte aggressive del patrimonio.
Considerato che, a fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso, il sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato di tentato furto aggravato in rassegna, conseguente alla legge 10 ottobre 2022, n. 150, non rileva, in quanto «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall’articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito “sostanziale” ma che, ciò nondimeno, produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, in motivazione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023