Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FAVARA il 19/02/1958
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale giudice territoriale, decidendo in sede di rinvio della Cassazione, ha confermato la condanna pe
il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 115 del 2002, lamentando, con un unico motivo, il man riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ov
sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto del ragioni del
decisum.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente d
vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal rico evidenziando la spiccata ed allarmante proclività a delinquere dell’imputato che ha iniziato
commettere reati nel 1995 ed ha perpetuato negli anni con tendenziale abitualità tale percorso di vita criminale, riportando numerose condanne, anche per reati oggettiva gravità, tra i qu
un omicidio nel 2008, ed in forma associativa, tanto da essere sottoposto nel 2011 alla misur di prevenzione della sorveglianza speciale di PS e, da ultimo, il particolare disvalore della
dichiarazione, avendo l’imputato esposto nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dell Stato un reddito familiare notevolmente inferiore a quello realmente percepito, indice, peralt di marcata intensità del dolo.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente