Falsa Denuncia: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale. Il caso in esame riguarda una condanna per falsa denuncia, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. La decisione finale di inammissibilità sottolinea un principio fondamentale: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Caso: L’Accusa Infondata contro gli Ex Colleghi
La vicenda processuale trae origine da una denuncia presentata da un individuo contro i suoi ex colleghi di lavoro. L’accusa era grave: il trasporto di oli esausti di provenienza furtiva. Tuttavia, le indagini e i successivi processi hanno dimostrato la falsità di tali affermazioni. La colpevolezza del denunciante è stata accertata sulla base di una pluralità di elementi probatori concordanti.
Tra le prove decisive figuravano diverse fonti dichiarative e, in particolare, la relazione di un luogotenente che, acquisita con l’accordo delle parti, attestava la presenza del denunciante al momento del controllo del veicolo dei suoi ex colleghi. Questa convergenza di prove ha permesso ai giudici di merito di costruire un quadro accusatorio solido e coerente, attribuendo senza dubbi la paternità della falsa denuncia al ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla falsa denuncia
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso presentato dalla difesa è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti erano caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza. Invece di contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a riproporre la tesi difensiva, già ampiamente disattesa dai giudici di merito.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri principali. In primo luogo, ha evidenziato come il ricorso fosse meramente reiterativo, ovvero si limitasse a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza confrontarsi criticamente con la puntuale e congrua motivazione della Corte d’Appello. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la solidità del compendio probatorio a carico del ricorrente. La sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato, nelle pagine da 8 a 10, come la convergenza di plurimi elementi identificativi, corroborati dalla relazione del luogotenente, non lasciasse spazio a dubbi sulla responsabilità dell’imputato. Ignorare tale impianto motivazionale e riproporre una tesi alternativa senza nuovi elementi è una strategia processuale destinata al fallimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere specifico, critico e puntuale. Non può limitarsi a una sterile riproposizione delle proprie tesi. La decisione comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che contribuiscono a congestionare il sistema giudiziario. La pronuncia, quindi, serve da monito: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa, pena l’inammissibilità e ulteriori sanzioni.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a riproporre le tesi difensive già respinte dai giudici di merito, senza contestare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna per falsa denuncia?
La condanna si è basata sulla convergenza di molteplici elementi, tra cui diverse fonti dichiarative e una relazione di un ufficiale di polizia giudiziaria che confermava la presenza del ricorrente al momento del controllo scaturito dalla sua falsa segnalazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6730  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissibili genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare motivazione in punto di affermazione della responsabilità, senza tener conto della puntuale congrua motivazione resa dai giudici di merito;
rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva, già disattesa con argoment logiche, coerenti e esaustive, dai giudici di merito, attribuendo decisivo rilievo alla converg di elementi identificativi del ricorrente quale autore della falsa denuncia, emergenti da pluralità di fonti dichiarative e dalla conferma proveniente dalla relazione del luogotene COGNOMECOGNOME COGNOME su accordo delle parti, attestante la presenza del COGNOME COGNOMECOGNOMEatto del cont del mezzo di trasporto condotto dai suoi ex colleghi di lavoro, falsamente accusati trasportare oli esausti di provenienza furtiva (v. pag. da 8 a 10 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere e ( s – t nsore
Il
Presidehte