Inammissibilità Ricorso: Quando un’Impugnazione è Destinata a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un individuo condannato per il reato di evasione, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, per essere accolto, deve confrontarsi specificamente e criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre argomentazioni generiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, che confermava la sua colpevolezza, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Assenza dell’elemento psicologico: Il ricorrente sosteneva la mancanza della volontà colpevole (dolo) necessaria per configurare il reato di evasione, affermando di non aver agito con l’intenzione di sottrarsi alla misura restrittiva.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: In subordine, chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ritenendo che il fatto commesso fosse di gravità minima e non meritasse una sanzione penale.
Le Motivazioni della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro totale infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano del tutto generiche. Esse non si confrontavano minimamente con l’apparato argomentativo della Corte d’Appello, la quale aveva invece puntualmente e logicamente dimostrato come la condotta dell’imputato fosse stata volontaria e finalizzata a violare le prescrizioni imposte dal giudice.
Sul secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., la Corte ha rilevato una manifesta carenza di specificità. L’appello non contestava in modo efficace le ragioni del giudice di merito, il quale aveva negato l’applicazione della norma basandosi su due elementi cruciali: la gravità del fatto e la propensione a delinquere del soggetto, come emerso dal suo certificato penale. Il ricorso, quindi, non offriva alcun elemento valido per scardinare la logica e corretta valutazione della Corte territoriale.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini astratti. È necessario, invece, costruire un’argomentazione critica, puntuale e specifica che dialoghi direttamente con le motivazioni del provvedimento contestato, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. In assenza di tale confronto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali contenute nella sentenza della Corte d’Appello impugnata.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di evasione (cioè l’intenzione di violare la misura) e richiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Per quale motivo la Corte non ha concesso la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto inammissibile questo motivo perché il ricorso non contestava efficacemente la valutazione del giudice di merito, il quale aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis sulla base della gravità del fatto e della propensione a delinquere dell’imputato, desunta dal suo certificato penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OULAD YACHE ( MAROCCO) il 03/10/1987
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 12972/25 Anoir
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che le doglianze in tema di sussistenza dell’elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 7-8 là dove si dà atto della condotta del ricorrente che volutamente ha violato le prescrizioni imposte dal giudice);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto no si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 8 là dove si dà atto della gravità del fatto e della propensione a delinquere che risulta dalla lettura del certificato penale del ricorrente).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025