Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 26/02/1974
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
— che la Corte dTpello di Palermo, con sentenza del 16/05/2024, ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha condannat
COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73 comma 1, comma 1
bis e comma 4, del d.P.R.
309 del 1990, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione ed. euro 1.720,00 di multa;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassaziorie l’imputato lamentando, con un unico motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchétancanza di
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motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla penale responsabilità dell’imputato;
— che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a richiamare principi di generale in punto di omessa motivazione senza spiegare, come necessario, perché, con
riferimento al caso di specie, la sentenza avrebbe fatto malgoverno degli stessi;
–che quindi il motivo è del tutto aspecifico;
–che d’altra parte la Corte d’Appello ha in particolare fornito una motivazione logica ed esau in punto di responsabilità penale del ricorrente che, in sede di convalida dell’arresto d
maggio 2018, ammetteva di aver ceduto a terzi in data 23 maggio 2018 la sostanz
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stupefacente. Sul punto la Cortes/precisa che significativo è apparso il quantitativo di rinvenuto avente un principio attivo pari a 2,300 grammi, nonché la ripartizione in dosi d stupefacente e il suo confezionamento in involucri di carta ricavata da volantini pubblic l’occultamento della droga all’interno di un sacchetto verde e il rinvenimento di una somma denaro pari a euro 30,00 nella tasca dei pantaloni indossati dal Marocco;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 1
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025