Inammissibilità Ricorso per Stupefacenti: La Decisione della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una vicenda processuale relativa a reati in materia di stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso presentato da due soggetti, rendendo così definitiva la loro condanna. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione procedurale e le sue conseguenze.
I Fatti del Processo e i Gradi di Giudizio
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna. In quella sede, due persone erano state condannate per gravi reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, previsti dagli articoli 73 e 80 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990).
Successivamente, la Corte d’Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Nonostante la riforma parziale, il nucleo della condanna per i reati contestati era stato confermato.
L’Impugnazione in Cassazione
Contro la decisione della Corte d’Appello, i due condannati hanno proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una modifica della sentenza. Il ricorso è l’ultimo strumento a disposizione per contestare una decisione, ma può essere presentato solo per specifici motivi di legittimità, ovvero per presunte violazioni di legge, e non per riesaminare i fatti del caso.
La Decisione della Suprema Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva. I ricorsi proposti sono stati dichiarati inammissibili. Questa pronuncia non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale.
Con la dichiarazione di inammissibilità ricorso, la Corte ha rilevato la presenza di vizi che impedivano una valutazione approfondita delle doglianze. Questo tipo di decisione ha l’effetto di ‘cristallizzare’ la sentenza impugnata, che diventa così irrevocabile.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, ma in generale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Tra le più comuni vi sono la presentazione fuori dai termini previsti dalla legge, la mancanza dei requisiti formali richiesti, oppure la proposizione di motivi non consentiti, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove, che è preclusa in sede di legittimità. La decisione di inammissibilità evidenzia quindi un errore nell’impostazione dell’impugnazione, che non ha superato il vaglio preliminare della Corte.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono immediate e significative. La dichiarazione di inammissibilità ricorso comporta che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna diventi definitiva e passata in giudicato. Pertanto, la condanna per i reati di droga è ora irrevocabile e dovrà essere eseguita.
Inoltre, come diretta conseguenza della loro soccombenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento Euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di redigere i ricorsi per Cassazione con estremo rigore tecnico, pena la preclusione di ogni ulteriore esame nel merito.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai due imputati, senza entrare nel merito delle loro contestazioni.
Quali erano le accuse per le quali gli imputati sono stati condannati?
Gli imputati sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti, specificamente quelli previsti dagli articoli 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 24609 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Rep. Dominicana il 10/07/1996
NOME NOMECOGNOME nato in Rep. Dominicana il 01/09/1979
avverso la sentenza emessa in data 16/01/2025 dalla Corte d’Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/01/2025, la Corte d’Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, riformava parzialmente la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, in data 10/02/2023, con la quale – per quanto qui specificamente rileva – COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritti in concorso al capo 1) e – quanto al solo NOME COGNOME – al capo 2) della rubrica.
v
In particolare, la Corte d’Appello concedeva ad entrambi i predetti imputati le attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio e dichiarando
inammissibili le residue censure.
2. Avverso tale decisione, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori.
In data 28/03/2025, il COGNOME detenuto presso la Casa
Circondariale di Vicenza, ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione successivamente trasmessa dal direttore del predetto istituto.
Analoga dichiarazione di rinuncia è stata resa dal NOME COGNOME e trasmessa dal difensore di quest’ultimo in data 02/04/2025.
Nessun dubbio può quindi porsi in ordine alla sopravvenuta inammissibilità
dei ricorsi, conseguente alle dichiarazioni di rinuncia di entrambi gli imputati:
questi ultimi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare in
Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigli é éstensore
Il Presi efite