Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 24609 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME, nato in Rep. Dominicana il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Rep. Dominicana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 16/01/2025 dalla Corte d’Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/01/2025, la Corte d’Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, riformava parzialmente la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, in data 10/02/2023, con la quale – per quanto qui specificamente rileva – COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritti in concorso al capo 1) e – quanto al solo COGNOME – al capo 2) della rubrica.
v
In particolare, la Corte d’Appello concedeva ad entrambi i predetti imputati le attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio e dichiarando
inammissibili le residue censure.
2. Avverso tale decisione, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori.
In data 28/03/2025, il COGNOME, detenuto presso la Casa
Circondariale di Vicenza, ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione successivamente trasmessa dal direttore del predetto istituto.
Analoga dichiarazione di rinuncia è stata resa dal COGNOME, e trasmessa dal difensore di quest’ultimo in data 02/04/2025.
Nessun dubbio può quindi porsi in ordine alla sopravvenuta inammissibilità
dei ricorsi, conseguente alle dichiarazioni di rinuncia di entrambi gli imputati:
questi ultimi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende che appare equo quantificare in
Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigli é éstensore
Il Presi efite