Inammissibilità ricorso in Cassazione: i limiti alla valutazione dei fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per detenzione di stupefacenti, poiché le doglianze sollevate erano volte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un soggetto, trovato in possesso di un rilevante quantitativo di eroina e di due dosi di cocaina. I giudici di merito avevano fondato la loro decisione non solo sul quantitativo di droga rinvenuto, ma anche sulla palese incompatibilità tra le disponibilità economiche dell’imputato e il valore dello stupefacente, desumendo da ciò la destinazione alla vendita.
Il Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Le censure mosse alla decisione della Corte d’Appello, tuttavia, non riguardavano presunte violazioni di legge, ma contestavano nel merito la ricostruzione dei fatti, la valutazione del materiale probatorio e la logicità delle inferenze operate dai giudici. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella già compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure proposte erano ‘non consentite nel giudizio di legittimità’. La valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono, infatti, di esclusiva competenza del giudice di merito. Alla Corte di Cassazione spetta unicamente il compito di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua, adeguata e immune da vizi di manifesta illogicità. I giudici di merito avevano logicamente desunto la responsabilità penale dell’imputato sulla base di corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivise. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della determinazione della pena: la sanzione base era stata calcolata sul reato più grave (detenzione di eroina) e poi aumentata per la continuazione con l’ipotesi di lieve entità relativa alla cocaina. Infine, è stato specificato che la pena inflitta era incompatibile con la concessione dei benefici di legge invocati dalla difesa. In conseguenza dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio cardine del processo penale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge e della tenuta logica delle motivazioni. Un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici macroscopici, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che l’esito di un processo dipende in modo determinante dalla solidità con cui i fatti e le prove vengono presentati e discussi nei primi due gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non denunciavano violazioni di legge, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che è di esclusiva competenza del giudice di merito e non della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 176)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME – unitamente alle depositate conclusioni scritte – avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione d fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibil massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte romana, conformemente al primo giudice, ha logicamente desunto la responsabilità del prevenuto in quanto trovato in possesso di un rilevante quantitativo di eroina e di due dosi di cocaina, nonostante le disponibilità economiche del prevenuto non fossero compatibili con l’acquisto del quantitativo di droga rinvenuta. Nessuna violazione di legge è ravvisabile in punto di determinazione della pena, visto che la pena base è stata calcolata sulla scorta del più grave reato di illecita detenzione di eroina, con successivo aumento per continuazione in relazione all’ipotesi di lieve entità concernente la cocaina. Infine, la pena irrogata è incompatibile con gli invocati benefici di legge.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024