Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1849 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME ad ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA.
Dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2 come convertito;
esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME COGNOME ricorrono congiuntamente contro la sentenz indicata in epigrafe , deducen violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla citazione delle imputat appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specifi necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso non si confronta con la decisione emessa dalla Corte appello, che ha correttamente dichiarato inammissibili gli appelli delle impu perché depositati tardivamente in data 04/11/2016, laddove il termine di r scadeva in data 22/10/2016.
La declaratoria d’inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle sp processuali.
2.1. Poiché appare evidente che le ricorrenti hanno proposto i rico determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 20 n. 186), esse vanno altresì condannate, a titolo di sanzione pecuniari pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell’elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tr ciascuna.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 21/09/2022