Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19746 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a BRINDISI il 20/09/1985
NOME COGNOME nato a BRINDISI il 08/03/1982
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4A
Rilevato che
Vindice NOME
e
NOMECOGNOME condannati per il reato di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato entr alla pena di uno anno e quattro mesi di reclusione e 3.442,66 euro di multa, articolando
identico motivo nei rispettivi ricorsi, deducono violazione di legge e vizio di motivazi relazione alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità;
Considerato che i motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimit poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzion
adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rival
e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di s travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sente
impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi configurabile il reato di cui all
73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed escludersi invece la fattispecie della lieve ent sottolineando che: a) gli imputati sono stati colti nell’atto di coltivare quaranta
marijuana; b) l’accertamento tecnico aveva consentito di rilevare la possibilità di ricavare
133 dosi dalla sostanza in sequestro, ma era stato effettuato su un campione in pessimo stat di conservazione, causato dal tempo trascorso tra il sequestro, avvenuto il 22 settembre 2017 e l’accertamento stesso, eseguito solo il 18 dicembre 2017; c) al momento del sequestro, era in corso il fisiologico processo vegetativo delle piante; d) gli imputati disponevano di strumen una coltivazione tutt’altro che rudimentale (lampade per la coltura, bilancia professio termometro per misurare la temperatura e l’umidità ambientale, forbici da giardinaggio e bust per il confezionamento);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente