Inammissibilità ricorso per cassazione: limiti e responsabilità penali
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità ricorso per cassazione in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il caso analizzato riguarda un imputato che aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, tentando di far valere l’esimente della reazione ad atti arbitrari e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il contesto normativo e l’inammissibilità ricorso per cassazione
Il ricorso presentato dalla difesa è stato giudicato inammissibile principalmente per la genericità dei motivi esposti. La Suprema Corte ha ribadito che un’impugnazione che si limita a riprodurre doglianze già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito non può trovare accoglimento. In particolare, la difesa invocava l’applicazione dell’art. 393-bis del codice penale, sostenendo che la condotta del ricorrente fosse una risposta a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
L’impatto della Corte Costituzionale sui reati ostativi
Un punto di particolare interesse riguarda l’invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2025. Tale sentenza ha rimosso il delitto di resistenza dal catalogo dei reati ostativi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale mutamento normativo non comporta automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Se la condotta violenta ha prodotto lesioni significative all’operante, l’offesa non può essere considerata minima ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha rilevato come il primo motivo di ricorso fosse meramente riproduttivo di censure già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette. La configurabilità della resistenza e l’esclusione della scriminante della reazione ad atti arbitrari erano state già motivate in modo esaustivo.
In secondo luogo, i giudici hanno evidenziato la genericità del secondo motivo riguardante la particolare tenuità del fatto. Nonostante la resistenza non sia più reato ostativo, il ricorrente non ha indicato elementi concreti che potessero giustificare tale beneficio. Al contrario, la gravità delle modalità della condotta e l’entità delle lesioni cagionate al pubblico ufficiale operante hanno portato a escludere che il fatto potesse essere considerato di lieve entità.
le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna del ricorrente. Oltre al rigetto nel merito, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria deriva dalla responsabilità del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente priva di fondamento o affetta da vizi formali insanabili, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale vigente.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi nel merito e comporta la conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e spesso di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Si può ottenere la non punibilità per particolare tenuità se si causano lesioni a un ufficiale?
È molto difficile, poiché la gravità delle lesioni e le modalità della condotta violenta sono elementi che la Corte valuta per escludere che l’offesa sia considerata minima o di particolare tenuità.
La rimozione della resistenza dai reati ostativi garantisce uno sconto di pena?
No, la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2025 rimuove solo un blocco automatico a certi benefici, ma il giudice deve comunque valutare la gravità specifica del fatto concreto per decidere su attenuanti o benefici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9338 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9338 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è gen e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla configurabilità della resiste della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); il) il secondo m aspecifico in quanto, benché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 il delitto di resistenza non sia più ricompreso nel catalogo dei reati ostativi, il motivo in al pari della analoga doglianza formulata in appello, non indica alcun elemento concreto da cui possa emergere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto, peraltro, delle modalità d condotta di cui al capo a) e dell’entità delle lesioni cagionate all’operante;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026.