Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7934 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7934 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile;
ritenuto che le censure relative al concorso dell’imputato nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 4 della sentenza impugnata);
considerato che la doglianza relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è del tutto generica e, ad ogni modo, smentita dalla lettura della sentenza impugnata in cui si afferma che la pena non è ulteriormente riducibile, così implicitamente disattendendosi l’anzidetta richiesta, formulata anche in appello genericamente;
rilevato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: “si ritiene congrua”) (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.