Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando la Pena non si Può Ridiscutere
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale penale. Non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte, specialmente quelle che mirano a una nuova valutazione dei fatti già decisi nei gradi di merito. Con l’ordinanza n. 2929 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio in un caso di furto aggravato, chiarendo i confini del sindacato sulla determinazione della pena da parte del giudice.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per furto aggravato in primo grado e in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di lamentela riguardava il trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte di Appello di Bologna non aveva motivato adeguatamente la misura della pena inflitta, violando così l’articolo 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della sanzione.
L’imputato, in sostanza, riteneva la pena eccessiva e chiedeva alla Suprema Corte una riconsiderazione, prospettando elementi di fatto che, a suo dire, avrebbero meritato un maggiore apprezzamento e una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la manifesta infondatezza del ricorso denotasse un profilo di colpa nell’impugnazione, giustificando così l’ulteriore sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso sulla Misura della Pena
La Corte ha spiegato che la decisione del giudice di merito era tutt’altro che immotivata. La Corte di Appello aveva infatti indicato in modo congruo e conforme al diritto gli elementi dell’art. 133 c.p. posti a fondamento della sua decisione. Anzi, la pena inflitta era risultata addirittura inferiore al medio edittale, ovvero al punto intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato.
Il punto centrale della motivazione della Cassazione è che il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se la pena poteva essere più bassa, ma solo di verificare se il giudice che l’ha decisa abbia seguito un percorso logico-giuridico corretto e privo di vizi evidenti. Proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto, come ha fatto la difesa, si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
Questa ordinanza offre un importante monito: l’appello alla Corte di Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione palese) e non può diventare un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Contestare la quantificazione della pena è possibile solo se la motivazione del giudice inferiore è inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria. In caso contrario, come nel caso di specie, il ricorso è destinato all’inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo la posizione del ricorrente ancora più gravosa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la misura della pena proponendo una diversa valutazione degli elementi di fatto, un’operazione che non è consentita in sede di Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello fosse congrua, logica e conforme alla legge, avendo correttamente applicato i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in materia penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (a causa della sua evidente infondatezza), l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non è possibile chiedere alla Cassazione di ricalcolare la pena perché la si ritiene semplicemente troppo alta. Si può contestare la pena solo se la motivazione del giudice di merito è inesistente, manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una violazione di legge. Non si può censurare la scelta discrezionale del giudice se questa è adeguatamente giustificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamentano la violazione dell’art. 133 pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio -è inammissibile in qua la Corte di merito con evidenza ha indicato, in maniera congrua e conforme al diritto, gli elemen contemplati dall’art. 133 cit. sui quali ha fondato la propria decisione sulla misura della p peraltro inferiore al medio edittale; e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite della prospettazione di distinti elementi di fatto (ad avviso della difesa) meritev apprezzamento (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv 256197 -01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione ( Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente