Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9227 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9227 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 97/2026
RENATA SESSA
CC – 20/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME FIAMMETTA COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN NOMENI SUERGIU il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/02/2019 del TRIBUNALE DI FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze, in data 4 febbraio 2019, confermava l’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al delitto di furto pluriaggravato.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria, rilevando la contraddittorietà della ordinanza impugnata in ordine al valore ritenuto individualizzante, ma solo in parte, degli abiti indossati dall’autore del furto, quanto al difetto di gravità indiziaria del tracciato dell’utenza
in uso all’indagato, nonché alla sua ubicazione nel luogo e nel giorno del furto in Lucca, come pure in ordine alla individuazione fotografica effettuata dal testimone.
Il ricorso è stato trattato ex art. 611 cod. proc. pen. senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME, procuratore speciale del ricorrente, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato l’imputato scarcerato.
A ben vedere a questa Corte il ricorso e gli atti sono pervenuti solo in data 29 ottobre 2025, pur essendo stato depositato il ricorso in data 15 aprile 2019.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue, nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nulla va disposto anche quanto alla sanzione pecuniaria, essendo la sopravvenuta carenza di interesse – alla quale è conseguita la rinuncia all’impugnazione – evidente conseguenza della tardività nella trasmissione degli atti, non imputabile al ricorrente.
In tal senso, va richiamato e condiviso il principio affermato da Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01: in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. D’altro canto, nello stesso senso, autorevolmente, si sono espresse le Sezioni Unite – Sez. U., n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168 01, affermando che qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al
pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese processuali e Cassa ammende.
Così deciso il 20/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME