Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45263 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze relative all’incompetenza del giudice oridinario, essendo competente l’A.G. minorile.
Rilevato che la sentenza impugnata risulta sorretta da conferente motivazione sotto i profili dedotti dalla difesa.
Considerato che i motivi proposti risultano meramente reiterativi delle doglianze già valutate in sede di appello e disattese con congrua motivazione in sentenza.
Considerato che la mancanza di specificità dei motivi deve essere valutata e ritenuta non solo in considerazione della loro genericità, ma anche per la mancanza di una effettiva correlazione tra le ragioni argomentative svolte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che il ricorso non può ignorare la motivazione del provvedimento impugnato che viene censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idepte