Inammissibilità ricorso per Cassazione: i rischi dei motivi generici
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta un limite invalicabile per chiunque intenda impugnare una sentenza senza rispettare i rigorosi criteri di specificità richiesti dalla legge. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che la proposizione di doglianze vaghe e non correlate all’effettivo svolgimento del processo conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso e a pesanti sanzioni pecuniarie.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero omesso di motivare adeguatamente la mancata verifica delle cause di non punibilità previste dall’ordinamento. Tuttavia, l’analisi degli atti ha rivelato una discrepanza fondamentale tra le richieste avanzate in sede di legittimità e quanto discusso nei gradi di merito.
La decisione della Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto di impugnazione non affrontava in modo specifico le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a una critica astratta. Inoltre, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non avesse messo in discussione la propria responsabilità penale durante il giudizio di appello, rendendo di fatto pretestuosa la lamentela sulla mancata applicazione di benefici o cause estintive.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso, definito affetto da assoluta genericità. I giudici hanno chiarito che non è possibile invocare in Cassazione un difetto di motivazione su punti che non sono stati oggetto di specifica contestazione nei precedenti gradi di giudizio. Poiché l’appello non metteva in discussione il giudizio di responsabilità, la Corte territoriale non era tenuta a una verifica d’ufficio approfondita su cause di non punibilità non sollecitate. La mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata rende il ricorso privo della specificità necessaria per l’accesso al vaglio di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento evidenziano l’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale. L’inammissibilità ricorso per Cassazione non comporta solo la definitività della condanna, ma espone il ricorrente a sanzioni accessorie, come il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in questo caso in tremila euro. Risulta quindi essenziale che ogni motivo di ricorso sia strettamente ancorato alle risultanze processuali e alle norme violate, evitando formulazioni generiche che pregiudicano l’esito del giudizio.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica in modo specifico le ragioni di diritto e i punti della sentenza impugnata che si intendono contestare, limitandosi a lamentele astratte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare la mancata non punibilità se non si è negata la responsabilità in appello?
No, se la responsabilità penale è stata accettata o non contestata in appello, il motivo di ricorso che lamenta la mancata verifica delle cause di non punibilità è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50214 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso la sente epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché adduce un difetto integrale di moti quanto alla mancata verifica della possibile sussistenza di eventuali causa di non pun art 129 cp in termini di assoluta genericità e trascurando che nel caso l’appello non m discussione il giudizio di responsabilità
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.