Inammissibilità ricorso per Cassazione: la specificità è fondamentale
Il sistema delle impugnazioni nel diritto penale italiano non è concepito come una ripetizione infinita dei processi, ma come un meccanismo di controllo progressivo. Recentemente, un caso riguardante l’inammissibilità ricorso per Cassazione ha chiarito un principio essenziale: non basta presentare un atto di impugnazione per ottenere un nuovo esame del caso, ma è necessario contestare puntualmente le ragioni della decisione precedente.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte
Un imputato era stato condannato per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’appello, la difesa aveva presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Il motivo principale dell’impugnazione riguardava un presunto vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità dell’imputato.
Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di appello si fossero limitati a confermare pedissequamente quanto stabilito in primo grado, senza fornire risposte adeguate alle contestazioni mosse durante il giudizio di secondo grado. Tuttavia, questo approccio difensivo si è rivelato inefficace di fronte al vaglio di legittimità.
Quando scatta l’inammissibilità ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso presentato era eccessivamente generico. Per legge, un ricorso deve avere una natura critica specifica: deve cioè attaccare direttamente i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata, spiegando perché siano errati. Nel caso in questione, il ricorrente si era limitato a riproporre argomenti già ampiamente discussi e ritenuti infondati dai giudici precedenti.
La mancanza di correlazione tra le motivazioni della sentenza d’appello e le ragioni dell’impugnazione porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. In altre parole, se il ricorso non dialoga con la sentenza che vuole annullare, la Corte non può nemmeno entrare nel merito della questione.
Le conseguenze dell’inammissibilità ricorso per Cassazione
Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’inammissibilità comporta sanzioni pecuniarie significative. Nel provvedimento esaminato, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare l’uso strumentale o poco diligente dei mezzi di impugnazione.
le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. Secondo l’orientamento consolidato, ribadito dall’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, l’inammissibilità deriva dalla genericità del motivo qualora questo non si confronti realmente con l’apparato argomentativo della decisione impugnata. La Corte ha osservato che riproporre in Cassazione le medesime difese utilizzate in appello, senza criticare il modo in cui il giudice d’appello le ha disattese, rende l’atto di ricorso privo di quella specificità necessaria per l’apertura del vaglio di legittimità.
le conclusioni
In conclusione, la decisione della Suprema Corte riafferma che il ricorso di legittimità deve essere un atto tecnico e mirato. L’inammissibilità ricorso per Cassazione è la conseguenza naturale di una strategia difensiva che non tiene conto della necessità di individuare errori specifici nella sentenza di secondo grado. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di un’analisi rigorosa della decisione impugnata prima di procedere con un gravame che rischia di risolversi in un inutile aggravio di costi per il ricorrente e in un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono giudicati generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso che ripropone le stesse tesi dell’appello è inammissibile?
Perché manca il requisito della specificità, ovvero la necessaria correlazione critica tra i motivi di impugnazione e le ragioni effettivamente espresse nella sentenza che si vuole contestare.
A quanto può ammontare la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
La legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, nel caso in esame, è stata determinata in tremila euro oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8361 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8361 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2581/2026
CC – 17/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse diNOME NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a condividere le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure, non fornendo una risposta alle censure avanzate con i motivi di gravame, Ł generico perchØ fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda in particolare pag. 3) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME