Inammissibilità ricorso per cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’inammissibilità del ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più severi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato. In assenza di tale requisito, la sanzione è l’inammissibilità, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la logica della Corte.
Il caso: un ricorso contro una condanna per furto aggravato
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di furto aggravato. L’imputato, nel tentativo di ottenere un annullamento della decisione, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4674/2024, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La decisione è stata netta e non ha lasciato spazio a un esame del merito della vicenda. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era ‘patentemente privo della necessaria specificità’. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di valutare le argomentazioni della difesa, portando a una condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché la specificità dei motivi è essenziale
La motivazione della Corte si concentra interamente sulla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. Questo principio impone a chi impugna un provvedimento di non limitarsi a lamentele generiche, ma di articolare una critica precisa, logica e pertinente rispetto alla decisione che contesta.
La critica all’assenza di un confronto con la sentenza impugnata
I giudici hanno evidenziato come il ricorso non contenesse una ‘effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato’. Le argomentazioni presentate erano del tutto generiche e non collegabili in alcun modo al caso concreto. Addirittura, il ricorrente invocava in modo improprio la riforma della sentenza su aspetti di merito, come l’aumento di pena per la recidiva, che esulano completamente dal giudizio di legittimità della Cassazione, la quale si occupa solo di errori di diritto e non può riesaminare i fatti.
Le conseguenze economiche della colpa nell’impugnazione
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica. Essa discende dall’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, che la prevede quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente. In questo caso, la Corte ha ravvisato ‘profili di colpa’ proprio nella ‘evidente inammissibilità dell’impugnazione’. Proporre un ricorso palesemente infondato e aspecifico costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata, una condotta colposa che giustifica la sanzione pecuniaria.
Conclusioni: lezioni pratiche dall’ordinanza
Questa ordinanza offre una lezione chiara: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario che richiede rigore tecnico e argomentativo. L’inammissibilità del ricorso per cassazione è la sanzione per chi ignora queste regole, presentando atti generici e non pertinenti. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di costruire impugnazioni solide, specifiche e focalizzate esclusivamente sui vizi di legittimità, per evitare non solo una pronuncia sfavorevole, ma anche pesanti conseguenze economiche per i propri assistiti.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era palesemente privo di specificità, non conteneva una critica effettiva al provvedimento impugnato e presentava argomentazioni generiche non riferibili al caso specifico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa evidente?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa ravvisati nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo o di modificare la pena?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Come evidenziato nell’ordinanza, la richiesta di riforma della sentenza per escludere un aumento di pena (come quello per la recidiva) è una questione di merito e non può essere proposta in sede di legittimità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4674  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), in particolare poiché riporta – a sostegno dell’asserito vizio d motivazione – assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppu nella parte in cui richiama l’art. 129 cod. proc. pen. e invoca irritualmente, in questa sed legittimità, la riforma dell’impugnata sentenza «escludendo l’aumento per la contestata recidiva»);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente