Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Perché la Specificità è Cruciale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato, condannato per ricettazione, a causa della manifesta genericità dei motivi proposti. Questo caso sottolinea un principio fondamentale: il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto, che richiede argomentazioni precise e puntuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale a carico di un individuo, accusato di due distinti reati. Il primo, relativo alla detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti, è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il secondo, invece, riguardava il reato di ricettazione per aver acquistato consapevolmente delle motoseghe contraffatte da rivenditori non autorizzati.
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di ricettazione, basando la propria decisione su solidi argomenti logici e giuridici. In particolare, i giudici di secondo grado avevano valorizzato le modalità di detenzione della merce, la presenza di documenti di trasporto e la circostanza che l’acquisto fosse avvenuto da canali non ufficiali, elementi che complessivamente dimostravano la consapevolezza dell’origine illecita dei beni.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’atto di impugnazione era privo di specificità. Invece di contestare con precisione le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Questo approccio, secondo gli Ermellini, viola il requisito fondamentale della specificità dei motivi, richiesto a pena di inammissibilità. Il ricorso per Cassazione deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici, non può essere una sterile ripetizione di difese già valutate.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. L’inammissibilità, spiegano i giudici, deriva direttamente dalla mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza d’appello e i motivi posti a fondamento del ricorso.
La sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato, nelle pagine 4 e 5, perché la condotta dell’imputato integrasse il reato di ricettazione. Aveva analizzato la materialità del fatto, la prova della detenzione, i documenti di trasporto e, soprattutto, l’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza di acquistare merce contraffatta da canali non ufficiali. Il ricorso, invece, non ha affrontato specificamente questi punti, ma ha ripresentato in modo generico le tesi difensive, dimostrando di non aver colto (o voluto cogliere) la ratio decidendi della Corte territoriale. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: l’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un atto tecnico e mirato. La genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso per Cassazione si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, individuando e argomentando in modo specifico i presunti vizi di legittimità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze già dedotte e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche e logiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che i motivi di ricorso sono generici e non individuano in modo preciso gli errori di diritto o i vizi di motivazione della decisione che si contesta. Un ricorso specifico, al contrario, deve indicare chiaramente quali parti della motivazione sono errate e perché, instaurando un dialogo diretto con la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il 23/12/1973
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo a), seppure dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nonché all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato al capo b), è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in fatto già dedotte con l’atto di appello e respinte dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla condotta di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti contestata al capo a) e provata nella sua materialità, alla luce delle modalità di detenzione e della presenza di documenti di trasporto nonché sull’assenza di prova dell’intervenuta contraffazione ad opera dell’imputato unita alla circostanza di avere consapevolmente acquistato le moto seghe contraffatte da rivenditori non autorizzati);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
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