Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Analisi di un Caso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei motivi che possono condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, un esito che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché generiche, e ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, purché adeguatamente motivata. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia.
Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo all’aumento di pena stabilito per la continuazione, ritenendolo illogico rispetto alla valutazione della posizione del coimputato. Il secondo, invece, deduceva un vizio di motivazione in relazione agli elementi per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno degli imputati, ma si ferma a un livello precedente, valutando se i ricorsi stessi posseggano i requisiti minimi per essere esaminati. La Corte ha ritenuto che nessuno dei due ricorsi superasse questo vaglio preliminare, seppur per ragioni diverse.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le ragioni alla base della decisione di inammissibilità sono distinte per ciascuno dei ricorrenti e meritano un’analisi approfondita.
Il Ricorso Generico e Aspecifico
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte ha definito la sua censura “generica e aspecifica”. L’impugnazione è inammissibile quando manca una correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrare specificamente perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe sbagliata, confrontandosi punto per punto con essa. La Corte ha inoltre ribadito che il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. richiede un’evidenza della causa di non punibilità che, nel caso di specie, era insussistente.
La Motivazione sulla Graduazione della Pena
Relativamente al primo ricorrente, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello “esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza”. I giudici di merito, infatti, non si erano limitati a formule di stile come “pena congrua”, ma avevano giustificato il diverso trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato valorizzando elementi specifici. In particolare, a carico del ricorrente erano sopraggiunte, nelle more del processo, due ulteriori condanne irrevocabili per fatti di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Questi precedenti specifici hanno legittimamente fondato un giudizio di maggiore gravità e, di conseguenza, un aumento di pena più consistente, differenziando la sua posizione da quella dell’altro imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma due principi cardine del processo penale. In primo luogo, un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico e non limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, ma deve criticare in modo mirato la motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, se esercitata in modo logico e ancorata a criteri di legge come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo (art. 133 c.p.), non è sindacabile in sede di legittimità. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, quando imputabile a colpa dei ricorrenti, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento censurato.
Come può un giudice motivare la graduazione della pena in modo sufficiente?
È sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale con espressioni come “pena congrua” o “pena equa”, oppure con il richiamo alla gravità del reato e alla capacità a delinquere dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in 3000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 21/06/1996 COGNOME nato il 16/07/1999
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avver ;o la sentenz della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata conferrm ta la sent di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all’art. comma 5, d.P.R. 309/1990.
NOME lamenta vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena stabilito per continuazione. Lamenta illogicità per la diversa valutazione dei medesimi elennei ti in relaz al coimputato COGNOME Il COGNOME deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi di :ui all cod. proc. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili.
La censura avanzata dal NOME COGNOME è generica e aspecifica, non tener do conto della diffusa motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione delle resp )nsabilità (c pag. 2). Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericiti dei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi( ne impugnat e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le al Fermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, i. 34270 d 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268322, COGNOME) Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. pen. richiede l’evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ‘ ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 – 01).
Quanto al ricorso COGNOME i giudici di merito hanno reso motivazione esaustivE congrua, no manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza i questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giud merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “p ma co “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reat ) e capacità delinquere, (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 dE I 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, Corte bresciana non si limita al richiamo delle modalità del fatto, ma, a differenza i COGNOME pos COGNOME, valorizza due ulteriori condanne riportate dal ricorrente nelle more del prc cesso, r non solo a fatti di spaccio, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale (senten e irrevoc della Corte d’appello di Brescia del 2 marzo 2023 e del Tribunale di Bergamo el 13 ottobr 2023).
Alla GLYPH inammissibilità dei GLYPH ricorsi, GLYPH riconducibile a colpa dei GLYPH rico renti GLYPH (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe se processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in fave -e della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament ) delle s processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore de la cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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