Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è un esito processuale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Questo accade quando il ricorso non rispetta i requisiti di legge, ad esempio perché i motivi sono generici o ripetitivi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione per aver proposto censure già vagliate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. Le sue doglianze non vertevano sulla ricostruzione dei fatti o sulla sua colpevolezza, ma si concentravano esclusivamente sulla determinazione della pena. In particolare, il ricorrente contestava i criteri utilizzati dal giudice di merito per calcolare la sanzione finale, soprattutto in relazione all’aumento applicato per la continuazione tra diversi reati e all’impatto di una modifica legislativa sulla cornice edittale del reato più grave.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva è una conseguenza tipica prevista dalla legge per i ricorsi giudicati inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni: la genericità e l’inammissibilità del ricorso per cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che i motivi presentati dall’imputato erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice d’appello. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi e specifici vizi di legittimità, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele, sperando in un diverso esito.
La Suprema Corte ha precisato due punti fondamentali:
1. Correttezza del Calcolo della Pena Base: Il giudice di merito aveva correttamente individuato il reato più grave e calcolato la pena base tenendo conto della cornice edittale aggiornata da una modifica legislativa (Legge n. 190 del 2012). Questo calcolo è stato ritenuto immune da vizi logici o giuridici.
2. Aumento per la Continuazione: L’aumento di pena per i reati satellite, commessi in continuazione con quello principale (nella fattispecie, un reato ex art. 314 c.p.), è stato giudicato ‘davvero minimale’. Proprio per la sua minima entità, la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria un’ulteriore e più dettagliata spiegazione da parte del giudice d’appello. Una motivazione sintetica è sufficiente quando la decisione rientra ampiamente nei limiti discrezionali concessi dalla legge.
Conclusioni: le conseguenze pratiche dell’inammissibilità ricorso per cassazione
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti o riproporre le medesime questioni già decise. È un giudizio di legittimità, finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso con motivi generici, non specifici o meramente ripetitivi espone al serio rischio di una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze pratiche sono severe: la condanna diventa irrevocabile e si aggiungono ulteriori oneri economici, come le spese processuali e la sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea, quindi, l’importanza di formulare motivi di ricorso che identifichino precisi errori di diritto nella sentenza impugnata, evitando di insistere su valutazioni di merito già adeguatamente motivate dai giudici dei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riscontrato errori nel calcolo della pena effettuato dal giudice precedente?
No, la Corte ha ritenuto che il calcolo della pena fosse stato eseguito correttamente. Ha specificato che sia la determinazione della pena base per il reato più grave, sia l’aumento minimo applicato per la continuazione tra reati, erano giustificati e non necessitavano di ulteriori spiegazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANCONA il 03/10/1956
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di pena, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, ai fini della determinazione del reato più grave, ha preso a base del calcolo il reato punito con la pena più grave, per effetto della modifica della cornice edittale come determinata per effetto della modifica intervenuta con I. 190 del 2012. Anche la misura dell’aumento della pena, per effetto della continuazione fra reati, è stato determinato in misura davvero minimale (avuto riguardo all’entità della pena prevista per il reato di cui all’art. 314 cod. pen., ante e post modifica), sicchè non necessitava di alcun ulteriore esplicazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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La consigliera relatrice
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