L’inammissibilità ricorso per cassazione nel processo penale
Nel panorama giuridico italiano, l’accesso alla Suprema Corte non rappresenta un terzo grado di merito, ma un controllo di legalità. Molti ricorsi falliscono proprio su questo punto, sfociando in una declaratoria di inammissibilità ricorso per cassazione quando non riescono a dialogare criticamente con la sentenza impugnata.
Il caso oggetto della decisione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato nell’interesse di un imputato che mirava a ribaltare una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello. Il centro della difesa riguardava l’asserita necessità di una perizia psichiatrica, sollecitata per verificare l’imputabilità del ricorrente al momento dei fatti. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel negare tale accertamento tecnico, fondamentale per la ricostruzione della responsabilità penale.
Il vaglio della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato attentamente le doglianze proposte, rilevando però un limite insuperabile: i motivi di ricorso non presentavano un effettivo confronto con la decisione della Corte d’appello. Al contrario, sono stati giudicati come meramente riproduttivi di censure già ampiamente vagliate e disattese nei gradi precedenti. La Cassazione ha ricordato che, quando il giudice di merito fornisce una risposta puntuale, logica e coerente alle doglianze difensive, il ricorrente non può limitarsi a ripetere le proprie tesi senza contestare specificamente i passaggi logici della sentenza gravata.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Nel caso di specie, il diniego della perizia psichiatrica era stato giustificato dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e immuni da incongruenze logiche. La Corte d’appello aveva infatti già valutato le emergenze acquisite e ritenuto superflua l’indagine peritale, motivando adeguatamente sia sulla responsabilità che sul trattamento sanzionatorio. La mancanza di nuovi elementi critici ha reso il ricorso privo di quel contenuto minimo necessario per essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva inammissibilità dell’impugnazione. Oltre al rigetto del ricorso, il sistema prevede conseguenze economiche per scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma determinata in tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. Tale decisione conferma l’orientamento rigoroso della Corte nel richiedere che ogni ricorso sia focalizzato su violazioni di legge specifiche e non su una mera richiesta di riesame dei fatti già accertati.
Perché il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, ripropongono tesi già respinte senza criticare la sentenza d’appello o non riguardano violazioni di legge specifiche.
Si può ottenere una perizia psichiatrica direttamente in Cassazione?
No, in Cassazione non si possono richiedere nuove prove o perizie. Si può solo contestare se il giudice precedente ha motivato in modo illogico o errato il rifiuto di concederla.
Quali sono i costi in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8886 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8886 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, senza alcun effettivo confronto con la decisione gravata, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ragioni per le quali è stata esclusa la perizia sollecitata dalla difesa con l’obiettivo di verificare l’asserita non imoutabilit ricorrente, ai motivi fondanti il giudizio di responsabilità per i fatti di reato stesso ascritti, alle ragioni giustificatrici il trattamento punitivo irrogato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025